Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/06/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

23 settembre 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Bambara Maria contro il Fallimento Zunino Bernardo, iscritta al n.

102 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Maria Bambara nei

confronti del Fallimento Bernardo Zunino, avente ad oggetto la

legittimità dell'acquisizione alla massa fallimentare di beni

acquistati dalla moglie del fallito nei cinque anni precedenti la

data del fallimento, la Corte di cassazione, sez. I civile, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 29

e 31 della Costituzione.

Ritiene il giudice rimettente che la disposizione impugnata,

introduttiva della c.d. presunzione "muciana", non si applichi,

secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, ai beni

oggetto di comunione legale dei coniugi, continuando essa viceversa

ad operare nell'ipotesi in cui tra i coniugi sussista il regime

convenzionale della separazione dei beni. Tale differenza rende la

disposizione confliggente, a parere del giudice rimettente, con i

parametri costituzionali invocati.

Si prospetta in primo luogo la violazione dell'art. 3, secondo

comma, della Costituzione per irragionevolezza sopravvenuta della

norma, a seguito della disciplina dei rapporti di famiglia, attuativa

di valori costituzionali, introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n.

151.

Si rileva il contrasto tra la disposizione impugnata e gli artt.

31, primo comma (nella parte in cui richiede misure per agevolare la

famiglia), 29 (nella parte in cui fonda la famiglia sul matrimonio) e

3, primo comma, della Costituzione (per il divieto da esso articolo

ricavabile di fare oggetto la famiglia di misure di sfavore).

Il giudice rimettente sottolinea anche il contrasto della

disposizione impugnata con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

sotto il profilo della disparità di trattamento che dalla

disposizione deriva in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime convenzionale in

relazione (all'esterno) a famiglie di fatto o ad altre forme di

libera convivenza, ovvero in relazione (all'interno della famiglia

legittima) ai nuclei che hanno optato per il regime di comunione

legale: tutti sottratti alla sfera di operatività della norma

suddetta.

L'ordinanza di rimessione fa infine riferimento alla sentenza 24

luglio 1968 della Corte costituzionale tedesca che ha dichiarato la

presunzione "muciana" in contrasto con l'art. 6 Abs. 1 del

Grundgesetz, sostanzialmente corrispondente all'art. 31 della nostra

Costituzione. Questa sentenza, pur riconoscendo che "lo scopo del

par. 45 K.O. era quello di impedire che i coniugi spostino tra di

loro il patrimonio in modo non percepibile e dannoso per i

creditori", ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di detta

disposizione in quanto "connette i suoi effetti soltanto alla

semplice esistenza del matrimonio, intervenendo addirittura nei casi

in cui i coniugi nel momento dell'acquisto dei beni vivono separati".

Ciò per l'essenziale motivo che la Costituzione prevede la difesa

del matrimonio e della famiglia dall'interferenza di altre forze e

vietando allo Stato di pregiudicare detti istituti con norme di

sfavore prive di sufficiente giustificazione.

Ha concluso il Bundesverfassungsgericht che il pericolo innegabile

di spostamenti del patrimonio in danno dei creditori può

giustificare regole particolari per i coniugi solo se non violano il

divieto di eccessi di misura (u'bermassverbot); eccesso che fu

ravvisato nel par. 45 K.O. soprattutto perché non prevedeva alcuna

limitazione temporale, con l'effetto di una responsabilità oggettiva

del coniuge non debitore.

Ricorda infine l'ordinanza che anche in Francia la presunzione

"muciana" è stata legislativamente abolita, essendo stato sostituito

il precedente testo dell'art. 542 del code de commerce con la legge

13 luglio 1967, n. 563, che pone l'onere della prova a carico della

massa dei creditori.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

manifestamente infondata.

Al riguardo, ritiene la difesa erariale che l'ordinanza di

rimessione non individui alcuna concreta smagliatura nel tessuto

normativo tale da consentire di varcare la soglia riservata alla

discrezionalità del legislatore. In particolare, si sostiene che la

sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore derivante dalla

difficoltà della prova sembra enfatizzare il problema pratico come

insuperabile ed in contrasto con la realtà, essendo comunque

lasciata la possibilità al coniuge non imprenditore di valutare

liberamente - nella scelta del sistema patrimoniale - la eventualità

o meno di tali conseguenze.

Quanto all'asserita violazione del combinato disposto degli artt.

3, 29 e 31 della Costituzione, si sottolinea l'illegittimità, anche

alla luce della giurisprudenza di questa Corte, di un sistema di

unificazione fittizia dei patrimoni dei coniugi, mentre la

disposizione ora impugnata viene applicata nel quadro di quella

eguaglianza coniugale che è il perno dei rapporti familiari. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ritiene rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esclude

l'operatività della presunzione in esso stabilita (c.d. presunzione

"muciana") nelle ipotesi in cui tra i coniugi sussista il regime

convenzionale della separazione dei beni.

Dubita il giudice rimettente che la predetta norma sia in

contrasto:

1) con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in relazione

anche agli artt. 3, primo comma, 29 e 31, primo comma, della

Costituzione per irragionevolezza sopravvenuta della norma nel quadro

generale della nuova disciplina dei rapporti di famiglia (introdotta

con legge 19 maggio 1975, n. 151), attuativa di valori

costituzionali;

2) con lo stesso art. 3, secondo comma, della Costituzione per

ulteriori aspetti di irragionevolezza con riguardo specifico a

singoli istituti del nuovo diritto patrimoniale della famiglia;

3) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il

profilo della disparità di trattamento in danno delle famiglie che

abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime

convenzionale in relazione: a) (all'esterno) a famiglie di fatto o ad

altre forme di libera convivenza; b) (all'interno della famiglia

legittima) ai nuclei che hanno optato per il regime di comunione

legale;

4) con gli artt. 31, primo comma (nella parte in cui richiede

misure per agevolare la famiglia), 29 (nella parte in cui fonda la

famiglia sul matrimonio) e 3, primo comma (per il divieto da esso

articolo ricavabile di fare oggetto la famiglia di misure di

sfavore), della Costituzione.

2. - La questione va dichiarata inammissibile per i motivi che

saranno più avanti esposti.

L'antico istituto della presunzione in oggetto - com'è noto -

prende il nome di "muciana" dal giureconsulto Quinto Mucio che nel

secondo secolo a.C. l'introdusse (D. 24, I, 51) per evitare il

sospetto che i beni a disposizione della moglie non provenissero a

questa dal marito bensì da fonti disonorevoli.

Col passare dei secoli, essa veniva sempre intesa a provare che

quanto la moglie acquistava era di provenienza del marito, ma in base

al diverso motivo che la donna non esercitava di regola un'attività

lucrativa. Solo più tardi l'istituto fu utilizzato per tutelare i

diritti dei creditori del marito, escludendosi però l'operatività

della presunzione nei casi in cui la moglie fosse "obstetrix, vel

lanificio alioque simili artificio perita, vel mercaturam

exercuisset".

La condizione subordinata della donna dal punto di vista economico

non cambiò per molto tempo, per cui il codice di commercio

napoleonico confermò ampia valenza alla presunzione "muciana"; e la

stessa fu recepita nel nostro codice di commercio del 1882 nell'art.

782 che non prevedeva limiti di tempo, ma ammetteva la prova

contraria.

3. - Già agli inizi di questo secolo numerosi studiosi ritennero

che detto istituto - a prescindere dal problema del suo esatto

inquadramento giuridico - non fosse più giustificato in una società

in cui cominciavano ad essere frequenti i casi di separazione di

attività e di patrimoni della moglie. Questi dubbi contribuirono ad

un ridimensionamento della disciplina dell'istituto nella legge

fallimentare del 1942, che non riferì più la "muciana" alla

"moglie" ma al "coniuge", limitando la sua operatività al

quinquennio anteriore al fallimento e confermando altresì la

possibilità di superamento della presunzione mediante prova

contraria.

Sulla base di tale situazione normativa, nel periodo intercorrente

tra la data di approvazione della legge di riforma del diritto di

famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) e la sua entrata in vigore,

questa Corte ritenne (sentenza 10 luglio 1975, n. 195) non fondata la

questione di legittimità costituzionale della "muciana" sollevata

sulla base di rilievi diversi da quelli oggetto del presente

giudizio.

Ma subito dopo la predetta riforma, la prevalente dottrina e la

giurisprudenza di merito, confermata più tardi da quella della Corte

di cassazione, interpretarono il sistema nel senso della

inoperatività, per ius superveniens, di detta presunzione

nell'ipotesi di regime di comunione legale, dal momento che la legge

attribuisce gli acquisti ad entrambi i coniugi a prescindere dalla

provenienza del denaro. Ed anche in regime di separazione di beni, la

Corte di cassazione nel 1977 escludeva l'applicabilità della

presunzione nel caso in cui il coniuge non fallito fosse anch'egli

imprenditore.

4. - La presente ordinanza di rimessione motiva il sospetto di

illegittimità costituzionale della norma denunziata per quattro

ordini di argomentazioni, che si andranno ad esaminare separatamente.

Viene denunziata innanzi tutto la sopravvenuta irragionevolezza

(art. 3, secondo comma, della Costituzione) di detta norma rispetto

alle linee di fondo della riforma del 1975 che "ha tradotto in regole

giuridiche i principi enucleati dalla carta costituzionale in materia

di famiglia, con lo scopo di rafforzare il vincolo coniugale e di

garantirlo .. anche attraverso la valorizzazione del lavoro in modo

paritario di ciascuno dei coniugi, pur se soltanto casalingo".

Osserva in particolare la Corte rimettente che detto ius

superveniens "introduce una rete di principi - ispirati al canone

sovraordinato della parità delle posizioni dei coniugi - nella quale

la norma interferente pare impigliarsi e venire comunque a collidere,

per la valenza assolutamente antinomica dei presupposti da cui muove

e del risultato cui è suscettibile di approdare, assoggettando il

coniuge in bonis all'onere spesso faticoso, se non addirittura

impossibile, di provare ciò che nella logica paritaria della riforma

dovrebbe essere piuttosto il dato fattuale di normale ricorrenza:

l'effettività cioè degli acquisti personali, come corollario della

pari dignità, che esclude la sudditanza anche economica del coniuge

all'imprenditore".

5. - Queste prime considerazioni dell'ordinanza non appaiono decisive per dedurre l'illegittimità costituzionale della norma

denunziata. Indubbiamente tra le linee fondamentali della riforma del

diritto di famiglia va ravvisata una logica paritaria nella posizione

di entrambi i coniugi, principio estensibile agli aspetti del lavoro

e delle sfere patrimoniali. Ciò in maggiore aderenza all'odierna

realtà sociale delle famiglie, ed alla moderna concezione che

valorizza l'attività di ciascuno dei coniugi, escludendo la

subordinazione economica di uno all'altro.

Questa linea tendenziale si manifesta in diverse norme vigenti,

tra le quali il nuovo testo dell'art. 143 del codice civile,

l'abolizione dell'antico istituto della dote, l'introduzione del regime legale della comunione dei beni, nonché il passaggio della

separazione dei beni all'ambito dei regimi convenzionali, in cui i

coniugi optano espressamente per un regime volontario che implica

l'esclusione di interferenze fra i loro patrimoni, specie

nell'ipotesi in cui questi siano frutto delle rispettive attività.

Si fa inoltre notare che nell'attuale sistema si presumono due

situazioni normalmente verificabili: a) per un verso, quanto osserva

l'ordinanza di rimessione circa la "normale ricorrenza

dell'effettività degli acquisti personali" con denaro proprio; b)

per altro verso, che - in mancanza della prova della proprietà

esclusiva - anche in regime di separazione dei beni, questi si

intendono comuni (art. 219 del codice civile, come novellato dalla

legge del 1975). Sicché, in forza della disposizione dell'art. 70

della legge fallimentare, si dovrebbe invece presumere un'ipotesi

eccezionale: che cioè il bene acquistato da un coniuge sia in

realtà interamente dell'altro coniuge, in contrasto con le predette

due normalità presunte dai principi della riforma.

6. - Nonostante queste disarmonie, mentre la logica paritaria in

ordine alla sfera patrimoniale dei coniugi ha contribuito a far

ritenere, nel diritto vivente e quasi pacificamente in dottrina, non

più operante il vecchio istituto della presunzione "muciana" per il

sopravvenuto regime di comunione legale dei beni, non è altrettanto

prevalente l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale nel

ravvisare analoga incompatibilità per l'ipotesi di regime di

separazione dei beni.

Quel che più conta rilevare in questa sede, deputata a giudicare

dei profili di legittimità costituzionale della disposizione, è che

le predette incongruenze si risolvono prevalentemente in contrasti

fra la norma impugnata (come interpretata dal giudice rimettente) ed

altre norme dello stesso rango, tra cui quelle di riforma del diritto

di famiglia, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione

dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della

stessa forza di questi principi. Trattandosi quindi di aspetti

irragionevoli che non attengono all'ambito costituzionale, e di

incompatibilità tra norme di natura ordinaria, la loro soluzione -

in modo ad esempio analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di

comunione legale - resta affidata all'attività ermeneutica di

competenza dell'autorità giudiziaria.

7. - In secondo luogo, l'ordinanza rileva l'ulteriore

irragionevolezza della situazione normativa con specifico riguardo

alla disciplina di singoli istituti del nuovo diritto patrimoniale

della famiglia.

Nella particolare prospettiva di raffronto con la comunione

legale, la Corte di cassazione osserva che nel passaggio (previsto

dall'art. 193 del codice civile) dalla comunione al regime di

separazione giudiziale dei beni in presenza di situazioni di

disordine negli affari del consorte, chi voleva porre più al sicuro

quella quota di proprietà degli acquisti che la comunione - anche

per inoperatività della presunzione "muciana" - gli avrebbe comunque

garantito, incapperebbe proprio in questa presunzione ancora

compatibile col regime di separazione dei beni. Che se invece detta

presunzione non fosse operante nel caso previsto dall'art. 193

(separazione giudiziale dei beni), sarebbe contraddittorio applicarla

nel regime sostanzialmente identico della separazione convenzionale

dei beni. Inoltre l'effetto della "muciana" dovrebbe assurdamente

prodursi anche nel caso di separazione personale dei coniugi.

Queste deduzioni relative a particolari censure del vigente

sistema potrebbero essere controbilanciate da opposte esigenze di

mantenimento della presunzione "muciana": quali l'apprestamento di un

rimedio rapido al frequente abuso di sottrazione dei beni alla

responsabilità patrimoniale del fallito; la maggiore facilità per

il coniuge nel dare la prova contraria, rispetto alle maggiori

difficoltà per i creditori, obbligati ad esperire più complesse

azioni di simulazione o di intestazione fiduciaria. In ogni caso -

ciò che è decisivo in questa sede - anche per queste doglianze va

ripetuto quanto già osservato circa la natura delle lamentate

incompatibilità, che esse vanno cioè risolte in via interpretativa

o possono dare luogo ad una serie di auspicabili rimedi legislativi,

in quanto implicano articolate risposte eccedenti i poteri di questa

Corte.

8. - Col terzo ordine di rilievi, l'ordinanza di rimessione

prospetta dubbi di legittimità costituzionale della stessa

disposizione per diversi profili di ingiustificata disparità di

trattamento che essa introdurrebbe (art. 3, primo comma, della

Costituzione) in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di

separazione dei beni, sia "all'esterno, rispetto a famiglie di fatto

e ad altre forme di libera convivenza, sia all'interno stesso della

famiglia legittima rispetto ai nuclei che abbiano optato per il regime di comunione legale: tutti del pari sottratti alla sfera di

operatività della norma suddetta". Dal raffronto tra tali situazioni

emergerebbe una disparità di trattamento anche tra creditori

(nell'uno o nell'altro regime patrimoniale) e tra creditori dell'uno

o dell'altro coniuge.

Si osserva in generale che la predetta presunzione non sembra più

in sintonia con i principi della riforma del 1975 (a loro volta

ispirati ai principi costituzionali) considerando che è venuto meno

il fondamento socio-economico di quella disparità fra i coniugi che

la giustificava nei secoli passati. Anche il superamento del

principio dell'indissolubilità giuridica del matrimonio, tenderebbe

a indebolire la logica della presunzione "muciana" riguardo

all'affidamento nell'altro coniuge, privilegiando il ricorso

all'intestazione dei beni ai figli o ad altri parenti.

Quanto in particolare al regime di separazione dei beni, si

sottolinea che i principi della predetta riforma hanno coinvolto

sotto diversi aspetti anche tale convenzione, ove si consideri ad

esempio che, pure in presenza di detta separazione, viene ora ad

operare la presunzione di comunione dei beni di cui non è provata la

proprietà esclusiva. Onde non sarebbe giustificata, in ordine alla

operatività della "muciana", una disciplina nettamente differenziata

tra i coniugi in regime di comunione e quelli con la convenzione di

separazione dei beni. Senza contare infine che ogni disparità nel

trattamento della famiglia legittima (realizzata mediante una norma

di sfavore) rispetto alle altre convivenze, oltre a menomare la

posizione del coniuge, potrebbe contribuire a sviare la stessa scelta

matrimoniale.

9. - A quest'ultimo proposito, particolarmente delicato è il

discorso che si collega al quarto ordine di considerazioni contenuto

nell'ordinanza di rimessione, e cioè alla violazione degli artt. 3,

29 e 31 della Costituzione che tutelano la famiglia, con l'implicito

divieto di farla oggetto di misure di sfavore.

La Corte di cassazione - oltre a citare la pronuncia della Corte

costituzionale tedesca - menziona la sentenza n. 179 del 1976 con cui

questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale della

disciplina fiscale sul cumulo dei redditi coniugali in quanto

normativa "che non agevola la formazione della famiglia ed anzi dà

vita per i nuclei familiari legittimi, e nei confronti delle unioni

libere, delle famiglie di fatto e di altre convivenze, ad un

trattamento deteriore".

Potrebbe ricordarsi anche l'abolizione della presunzione "muciana"

in Francia e quanto ebbe ad osservare questa Corte (sentenza n. 91

del 1973) dichiarando l'illegittimità del divieto di donazioni fra

coniugi (art. 781 del codice civile) per la considerazione che tale

divieto rappresentava "una palese ineguaglianza giuridica di coloro

che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto alla

generalità dei cittadini, ma anche rispetto ad altri casi di unioni

e di convivenze, quali il matrimonio putativo, il matrimonio

successivamente annullato, la convivenza more uxorio, di cui all'art.

269 del codice civile, il concubinato ed altre".

10. - Indipendentemente dai citati precedenti e dagli orientamenti

della disciplina di altri Stati europei, mentre può riconoscersi che

l'art. 31 della nostra Costituzione non si limita ad impegnare la

Repubblica ad interventi di promozione sociale a tutela della

famiglia, ma implica altresì il divieto per il legislatore di

introdurre discipline sfavorevoli alla famiglia stessa, va soggiunto

che da ciò non discende tuttavia l'illegittimità costituzionale

anche di quelle norme che - in un equilibrato bilanciamento di

interessi contrapposti - pongano a carico dei coniugi oneri

giustificati e non pregiudizievoli ai delicati compiti che la

famiglia assolve anche nell'interesse sociale.

A questo punto, non appare necessario analizzare il fondamento

delle doglianze fatte in proposito dall'ordinanza di rimessione,

essendo sufficiente osservare che, a tutto concedere, un ipotetico

loro accoglimento comporterebbe la scelta fra diverse soluzioni nel

ridisegnare il giusto bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra

coniugi rispetto a quelle dei creditori e delle regole di mercato,

potendosi riconsiderare la permanenza della giustificazione della

presunzione, o la sua disciplina in modo articolato rispetto ai

diversi regimi patrimoniali della famiglia. Ciò rende auspicabile

l'intervento legislativo, finalizzato ad un razionale riordino della

materia, inteso ad armonizzare questo delicato aspetto della legge

fallimentare ai principi ispiratori della riforma del 1975,

eliminando gli inconvenienti lamentati, tenendo presenti gli altri

ordinamenti europei e considerando in ogni caso i principi

costituzionali sulla libertà dei coniugi e sulle esigenze di quel

nucleo familiare che la Costituzione ha voluto chiaramente

privilegiare.

Va conclusivamente affermato che il complesso delle considerazioni

sopra esposte, inducono a dichiarare l'inammissibilità della

questione sollevata relativamente a tutti e quattro i profili

formulati nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte

di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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