Art. 70 fallimento — Effetti della revocazione
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I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprieta' di lui. Il curatore e' legittimato ad apprenderne il possesso. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non puo' aver luogo se questi prova la sua buona fede.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005
