Art. 49 fallimento — Obblighi del fallito
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Il fallito non puo' allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta e' chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario. Il giudice puo' far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 16 gennaio 2006
