Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 149 c.c.i.i. — Obblighi del debitore

(( Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento. )) Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 2 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ilaggiunto: Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a tolto: comunicare aggiunto: indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art149 · fonte del testo

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