Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.

16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in materia di fallimento,

promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1967 dal pretore di Saronno

nel procedimento penale a carico di Monticciolo Giuseppe, iscritta al

n. 79 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 132 del 27 maggio 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Monticciolo

Giuseppe il pretore di Saronno, accogliendo una eccezione difensiva, ha

sollevato con ordinanza emessa il 10 marzo 1967 questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 220 della legge 16

marzo 1942, n. 267 (inesattamente indicata sotto il n. 266) in

relazione all'art. 49 della stessa legge, per contrasto con gli artt.

13 e 16 della Costituzione.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il pretore rileva

che l'obbligo imposto al fallito dalle norme impugnate di presentarsi

al curatore ogni volta questi lo richieda restringe notevolmente la

libertà del cittadino senza che ciò appaia giustificato da ragioni di

pubblico interesse, in quanto la procedura fallimentare, pur essendo

prevista a salvaguardia di interessi generali, ha natura privata, per

la specifica tutela degli interessi individuali dei creditori.

L'ordinanza premette che la Corte costituzionale avrebbe già

deciso nel senso della infondatezza una questione relativa alla

limitazione della libertà personale derivante dallo stato fallimentare

dell'imprenditore, sotto l'aspetto piu particolare della libertà

epistolare, ma aggiunge che fra le varie libertà garantite dalla

Costituzione al cittadino esiste una gerarchia basata sulla loro

importanza e che al vertice di questa gerarchia deve porsi la libertà

personale.

Pertanto, ritenendo la questione non manifestamente infondata ed

affermando che non risultava che la Corte avesse su di essa deciso, il

pretore sospendeva il giudizio di merito e rinviava gli atti a questa

Corte per la decisione sulla questione come innanzi prospettata.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura fa presente che la Corte si è

già pronunciata in favore della legittimità costituzionale degli

artt. 49 e 220 della legge fallimentare con la sentenza 8 marzo 1962,

n. 20.

Richiamandosi ai principi stabiliti in quella decisione, la

Avvocatura rileva che "la presenza del fallito, o comunque la sua

disponibilità immediata ad ogni invito del giudice delegato o del

curatore costituisce una condizione indispensabile per l'espletamento

degli atti del procedimento concorsuale"; che la norma di cui all'art.

49 della legge fallimentare non ha pertanto neppure indirettamente lo

scopo di limitare un diritto di libertà, ma "ha una funzione meramente

strumentale in relazione ai fini assegnati al procedimento concorsuale

nei confronti del quale il fallito costituisce un mezzo necessario che,

del resto, attraverso il controllo continuativo del giudice delegato e

del tribunale, si realizza pienamente la garanzia che la limitazione ai

movimenti del fallito sia contenuta nei termini segnati dalle esigenze

della procedura.

Quanto ai nuovi argomenti contenuti nell'ordinanza di rimessione,

è da respingere, secondo l'Avvocatura, l'introduzione di un principio

di gerarchia rispetto al concetto della libertà, che non può

sopportare divisioni o distinzioni di grado o di intensità, in quanto

costituisce un bene primario inviolabile e insopprimibile, non

suscettibile di scambio, né - trattandosi di un concetto qualitativo -

di una gradazione o di una quantificazione nei suoi vari aspetti.

All'udienza l'Avvocatura ha insistito nelle deduzioni e conclusioni

precedentemente formulate. Considerato in diritto :

L'ordinanza conclude denunciando l'art. 220 in relazione all'art.

49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in materia di

fallimento, per contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione. La

Corte osserva che l'art. 220 contiene una norma sanzionatoria che ha

riferimento a diverse ipotesi, e non solamente alla violazione da parte

del fallito degli obblighi derivanti dall'art. 49 di guisa che è

contro quest'ultima disposizione che si rivolgono in realtà le censure

dell'ordinanza. Le quali d'altronde, come si evince dalle

argomentazioni addotte e come risulta altresì confermato dagli atti

del processo principale rimasto sospeso, concernono esclusivamente

l'obbligo del fallito di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne

sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei

creditori. Rimane perciò estranea al presente giudizio quella parte

dello stesso art. 49 che impone al fallito l'obbligo di non

"allontanarsi dalla sua residenza" senza autorizzazione del giudice

delegato: norma, quest'ultima, che aveva in precedenza formato oggetto

di analoga questione di legittimità costituzionale alla stregua degli

artt. 13 e 16 della Costituzione, dichiarata da questa Corte non

fondata con la sentenza 8 marzo 1962, n. 20.

Le considerazioni svolte in detta sentenza sarebbero già

sufficienti per escludere, a maggior ragione, che gli obblighi di

presentazione del fallito, per loro natura puntuali e strettamente

circoscritti nel tempo, rientrino tra le limitazioni della libertà

personale o di quella di circolazione e soggiorno, vietate dagli artt.

13 e 16, fuori delle ipotesi, delle condizioni e delle forme

rispettivamente previste.

Gli obblighi di cui è questione nel presente giudizio configurano

una ipotesi di prestazioni personali che, a norma dell'art. 23 della

Costituzione, possono dalla legge essere validamente imposte per

soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e

costituzionalmente rilevanti, come sono, nella specie, gli interessi di

giustizia inerenti alla procedura fallimentare, della quale il fallito

è il soggetto passivo ed alla base della quale si pone, comunque, un

atto del giudice, qual'è appunto la sentenza dichiarativa di

fallimento. Ed è appena il caso di rilevare che, avendo la

presentazione del fallito carattere strumentale rispetto alle esigenze

della procedura in corso, è dalla legge stessa che si ricavano, anche

se implicitamente, i limiti della discrezionalità degli organi del

fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia necessaria,

tanto è vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito può

essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario

speciale. Non è perciò violato il principio della riserva di legge

posto a garanzia del cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo

l'interpretazione costantemente affermatane dalla giurisprudenza di

questa Corte.

Sotto il profilo ora accennato, l'obbligo di presentazione del

fallito non ha natura diversa dal dovere, che grava su ogni cittadino,

di prestare testimonianza in giudizio, o dagli obblighi che possono

essere imposti nelle ipotesi di cui all'art. 652 del Codice penale (in

ordine ai quali questa Corte, con sent. n. 49 del 9 luglio 1959, ebbe a

dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale

sollevata con riferimento all'art. 13), o dall'obbligo di presentarsi

all'autorità di pubblica sicurezza previsto dall'art. 15 del testo

unico del 1931 (questo pure ritenuto, con sent. 24 aprile 1967, n. 52,

non contrastante con l'art. 13), od anche, sopra un piano diverso, da

quelli autorizzati dall'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613,

giudicati a loro volta non incompatibili, tra l'altro, con gli artt. 13

e 16 della Costituzione (sent. 15 marzo 1960, n. 12).

Ovviamente l'adempimento di obblighi siffatti implica come

conseguenza la limitazione di attività che il soggetto cui sono

imposti potrebbe altrimenti svolgere liberamente e a suo pieno

arbitrio, poiché sempre e per definizione l'imposizione di prestazioni

personali comporta - in fatto - conseguenze del genere. Ma, come si è

sopra rilevato, nel caso in esame tali limitazioni, mentre da un lato

sono funzionalizzate ad una procedura giudiziaria e derivano ope legis

dalla sentenza dichiarativa di fallimento, d'altro lato non incidono

direttamente nell'ambito delle fattispecie tipiche garantite dagli

artt. 13 e 16 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 13 e 16 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in materia di

fallimento, sollevata con ordinanza 10 marzo 1967 del pretore di

Saronno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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