Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1962 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della

legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), promosso con ordinanza

emessa il 29 ottobre 1957 dal Pretore di Venezia nel procedimento

penale a carico di Viancini Mario, iscritta al n. 41 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 83 del 1 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale promosso davanti al Pretore di Venezia a

carico di Viancini Mario, imputato del reato previsto negli artt. 49 e

220 della legge sul fallimento (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), per essere

espatriato nel Messico senza autorizzazione del giudice delegato al

fallimento di una società per azioni, della quale esso Viancini era

amministratore unico, il Pretore, accogliendo parzialmente una istanza

del difensore dell'imputato, proponeva la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 49 della legge fallimentare, in riferimento

alle norme contenute negli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Nella propria ordinanza, pronunciata all'udienza del 29 ottobre

1957, il Pretore osservava che la questione di legittimità concerneva

la norma della cui violazione l'imputato era accusato e che essa non

appariva manifestamente infondata, in quanto "la sanzione dell'obbligo

di residenza del fallito non viene devoluta al magistrato, che potrebbe

provvedere in merito caso per caso in virtù dei poteri conferiti

dall'ordinamento vigente all'Autorità giudiziaria; bensì stabilita da

una norma di carattere generale, la quale non appare ispirata né ai

motivi di sanità né ai motivi di sicurezza di cui all'art. 16 della

Costituzione".

La notificazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei

Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento subivano notevoli ritardi per talune irregolarità

procedurali, tanto che l'ordinanza stessa poteva essere pubblicata, per

disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica solamente il 1 aprile 1961, n. 83.

Non si è avuta costituzione di parti private; è intervenuto,

invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa ha concluso, nell'atto di intervento depositato in

cancelleria, perché la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata: inammissibile, perché nel caso in esame il

fallito imputato non soltanto si era allontanato dalla propria

residenza, ma era addirittura espatriato all'estero (nel Messico),

così che il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nel precetto

sancito dall'ultima parte dell'art. 16 della Costituzione; infondata,

perché il divieto dell'art. 49 della legge fallimentare è

inscindibilmente connesso al provvedimento giudiziale concretatosi

nella dichiarazione di fallimento e perché esso appare giustificato

dagli scopi pubblicistici della procedura fallimentare, e, concernendo

anche l'interesse dell'ordine pubblico, può dirsi ispirato a quei

motivi di sicurezza intesi lato sensu richiamati nell'art. 16 della

Costituzione.

Tali argomenti sono stati, poi, esposti più ampiamente

dall'Avvocatura generale dello Stato in una memoria depositata il 25

gennaio 1962. Considerato in diritto :

1. - La eccezione di inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Venezia formava

oggetto di una specifica conclusione formulata nell'atto di intervento

della Avvocatura generale dello Stato, ma non è stata riprodotta nella

memoria successiva; comunque essa non può essere accolta.

Risulta dalla ordinanza del Pretore e dagli atti del processo

principale che il Viancini era imputato del reato di cui agli artt. 49

e 220 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che il giudice ha proposto il

dubbio sulla compatibilità fra la norma contenuta nell'art. 49 e

quelle degli artt. 13 e 16 della Costituzione. Nessun principio

imponeva al giudice stesso di specificare in base a quale comma

dell'uno o dell'altro articolo della Costituzione egli dubitasse della

legittimità costituzionale del precetto posto nella legge fallimentare

e, in particolare, di inquadrare il fatto nell'ultima parte dell'art.

16, posto che l'imputato risultava espatriato nel Messico.

Si deve, pertanto, passare all'esame della fondatezza della

questione proposta in riferimento alla norma dell'art. 16 della

Costituzione, la sola meritevole di considerazione ad avviso della

Corte, poiché l'art. 13 regola una materia diversa.

2. - Il giudice del processo principale ha ritenuto che la

questione non fosse manifestamente infondata, perché l'obbligo di

residenza imposto al fallito non discende da una decisione giudiziale,

ma è stabilito da una norma di carattere generale, che non appare

ispirata né a motivi di sanità, né a motivi di sicurezza. Egli

sembra interpretare la norma contenuta nell'art. 16 della Costituzione

nel senso che, al di fuori di tali motivi, la legge ordinaria non possa

porre alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di soggiorno

dei cittadini.

Se così fosse, però, dovrebbero considerarsi illegittime

costituzionalmente numerose disposizioni, che limitano la libertà di

circolazione dei cittadini in relazione a speciali situazioni o

rapporti in cui essi si trovano ad esempio perché tenuti ad una

prestazione di collaborazione ad un organo pubblico, dalle quali

situazioni o dai quali rapporti derivi anche un obbligo per essi di

rimanere, per un tempo più o meno lungo, a disposizione dell'organo

stesso.

3. - L'osservazione contenuta nell'ordinanza, che il potere di

provvedere in merito all'obbligo di residenza del fallito non è

devoluto al magistrato, è esatta solo formalmente. Se è vero,

infatti, che tale obbligo deriva, come conseguenza necessaria ex lege,

dalla dichiarazione di fallimento, non si può omettere di considerare

anzitutto che tale dichiarazione avviene mediante una sentenza del

Tribunale, che accerta lo stato di insolvenza dell'impresa, e in

secondo luogo che l'obbligo in esame è posto dalla legge nei termini

seguenti: "Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza

permesso del giudice delegato" (art. 49, primo comma, R.D. 16 marzo

1942, n. 267).

Non è esatto, quindi, considerare sottratto al magistrato il

potere di disporre in tema di libertà di circolazione del fallito.

L'organo giurisdizionale interviene in diversi tempi: prima, all'atto

di accertare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di

fallimento, alla quale conseguirà ex lege l'obbligo della residenza;

poi, in occasione degli eventuali gravami contro la sentenza

dichiarativa; infine, e in qualunque fase della procedura fallimentare,

per concedere o rifiutare al fallito il permesso di allontanarsi dalla

sua residenza. In base a una disposizione di ordine generale (art. 26

R.D. citato), contro il decreto del giudice delegato il fallito può

proporre reclamo al Tribunale, con che viene assicurata allo

interessato anche la garanzia di un riesame di merito della sua

richiesta.

La persistenza dell'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla

sua residenza è, pertanto, una diretta conseguenza dell'apprezzamento

compiuto dal giudice delegato (e, in sede di gravame, dal Tribunale)

dei motivi, i quali rendono necessaria, ai fini di giustizia, la

permanenza di lui a disposizione degli organi del fallimento:

apprezzamento, che può anche essere diverso a seconda delle diverse

fasi della procedura concorsuale, ma che solo gli organi preposti al

fallimento sono in grado di compiere nel modo migliore.

4. - Che la presenza del fallito, o quanto meno la sua

disponibilità immediata ad ogni invito del giudice delegato o del

curatore, costituisca una condizione indispensabile per il migliore

espletamento degli atti del procedimento concorsuale, è un dato che

non ha bisogno di dimostrazione. La storia stessa dell'istituto, che

è sorto come un procedimento di carattere essenzialmente penale, o

quanto meno "di stato", e che ancora oggi ha quale primo effetto una

profonda modificazione dello status dell'imprenditore fallito, la cui

ridotta capacità negoziale costituisce la più efficace garanzia di

attuazione e conservazione della par condicio creditorum, conferma che

quella necessità venne avvertita fin dai primi legislatori in materia.

Inizialmente il fallito era quasi sempre privato della libertà

personale, essendo considerato come reato il solo fatto dell'insolvenza

e mancando ogni mezzo efficace per raggiungerlo se riusciva a sottrarsi

ai creditori e alla giustizia. Oggi si richiede soltanto che egli si

tenga a disposizione degli organi preposti al fallimento, sempre che

non ricorrano i casi in cui è previsto il mandato di cattura

obbligatorio o facoltativo; e l'esperienza dimostra che tali organi

sono sempre più facilmente propensi alla concessione dei permessi di

allontanamento temporaneo, e persino di trasferimento di residenza, in

relazione alla sempre maggiore facilità delle comunicazioni, dei mezzi

di trasporto e delle misure di repressione nel caso di fuga.

Tuttavia è innegabile che, soprattutto in talune fasi del

procedimento concorsuale, dalla compilazione dell'inventario

all'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi,

dalle impugnazioni all'esercizio di azioni revocatorie, di

rivendicazione, restituzione e separazione, l'attività del curatore e

la vigilanza dell'ufficio possono esplicarsi con ben maggiore efficacia

e successo se essi dispongono della collaborazione, spontanea o forzata

che sia, dell'imprenditore fallito.

La norma dell'art. 49 della legge sul fallimento, della cui

legittimità costituzionale si discute, non ha, quindi, neppure

indirettamente lo scopo di limitare un diritto di libertà; essa ha

funzione strumentale in relazione ai fini assegnati ai procedimenti

concorsuali e impone al fallito limitazioni analoghe a quelle previste

in quei processi concernenti lo stato delle persone, nei quali la

persona è contemporaneamente soggetto del processo e mezzo necessario

perché questo possa conseguire i propri fini.

Il controllo continuativo del giudice delegato e del Tribunale

sulla persistenza delle ragioni che rendono necessaria la presenza del

fallito, controllo che questi può in ogni momento provocare, chiedendo

al giudice i permessi consentiti dalla legge, costituisce sufficiente

garanzia che la limitazione ai movimenti del fallito sia contenuta

entro i termini segnati dalle esigenze del migliore risultato del

procedimento concorsuale.

Pertanto, la norma denunciata non può essere considerata in

contrasto con i principi contenuti nell'art. 16 della Costituzione, che

è d'altronde il solo invocabile nella questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la eccezione preliminare proposta dall'Avvocatura generale

dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento

alle norme contenute negli artt. 13 e 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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