Art. 218 fallimento — Ricorso abusivo al credito

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Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e' punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attivita' commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 12 gennaio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/1962

    Questione infondata
    7 giugno 1962

    Il sindacato di legittimità della Corte costituzionale sulle leggi di delegazione e sui decreti delegati anteriori alla Costituzione deve essere rivolto all'accertamento dell'esistenza della delega legislativa e della limitazione, posta al Governo ed insita nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esercizio dei rispettivi poteri discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri. Non può perciò essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Cfr.: 37/57 C; 53/61.

    Art. 216 fallimento · Art. 217 fallimento · Art. 218 fallimento · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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