Art. 180 fallimento — Giudizio di omologazione

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((Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.))44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

44

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 180 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10819/2025

    24 aprile 2025

    Il giudicato esterno formatosi sull'annullamento del decreto di inammissibilità del concordato preventivo non estende i suoi effetti alle domande di fallimento riunite al procedimento concordatario, in quanto il deducibile, che resta coperto dal giudicato, va riferito a tutte le premesse logiche essenziali e indefettibili e, in particolare, a tutte le questioni preliminari, ma non può investire anche le questioni "a valle" della decisione (come, nella specie, quelle relative al merito e ai presupposti in sé della domanda di fallimento).

    Art. 180 fallimento · Art. 183 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 44 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005. 106 parole tolte, 257 parole aggiunte.

tolto: Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a se' non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza. I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinqueaggiunto: Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienzatolto: . L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi. Nello stesso aggiunto: fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale tolto: deposita in cancelleria il suo parere motivato. Il debitore, anche se non costituito, puo' presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice. Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi aggiunto: deve depositare il proprio motivato parere. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

    Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art180 · fonte del testo

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