Art. 163 fallimento — Ammissione alla procedura e proposte concorrenti

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Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:

  • 1)delega un giudice alla procedura di concordato;
  • 2)ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
  • 3)nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
  • 4)stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 98/2010

    Questione inammissibile
    12 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 162, comma secondo, e 160, primo comma, lett. c ), del medesimo decreto, nel testo modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Poiché sull'interpretazione denunciata come in contrasto con l'art. 3 Cost. manca un diritto vivente e nell'ambito di più indirizzi sussiste un orientamento, del quale lo stesso rimettente dà atto, che ha ritenuto conseguibile, mediante un'interpretazione adeguatrice, l'auspicata soluzione nel senso della sindacabilità della scelta del proponente il concordato di non suddividere i creditori in classi, la questione risulta non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni che impedirebbero di adottare un'esegesi costituzionalmente corretta della normativa in esame. Per il consolidato insegnamento secondo cui le norme non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni conformi alla Costituzione, avendo dunque il giudice il dovere di adottare, tra più possibili esegesi di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 338/2009 e n. 310/2009. Sull'onere di ricercare un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, a maggior ragione gravante sul giudice a quo in mancanza di un diritto vivente e in relazione a un complesso normativo recentemente modificato e non concordemente interpretato dalla giurisprudenza di merito, v. la citata ordinanza n. 124/2008.

    Art. 163 fallimento · Art. 162 fallimento · Art. 160 fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 3/1969

    Questione infondata
    24 gennaio 1969

    Nella disciplina del concordato preventivo, l'onere di depositare, nella cancelleria del tribunale, nel termine non superiore ad otto giorni, la somma che si presume necessaria per l'intera procedura, con la conseguente dichiarazione d'ufficio del fallimento del debitore nel caso di mancato versamento del deposito, ai sensi dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), non configura una fattispecie assimilabile a quella del "solve et repete" o della "cautio pro expensis", ma si conforma al criterio generale dell'anticipazione delle spese degli atti necessari allo svolgimento del processo (art. 90 c.p.c. e artt. 38-42 disp. att. c.p.c.). D'altronde, vertendosi in materia di giurisdizione amministrativa, le spese gravano sull'imputato che ha instaurato la procedura, al termine della quale non sempre si otterrebbe il pagamento delle spese, dato lo stato di insolvenza dell'imprenditore. È pertanto da escludere che le norme denunziate violino l'art. 24 della Costituzione. Stante la diversa disciplina delle aziende esercenti il credito, contenuta nel R.D. 8 febbraio 1924, n. 136, è anche da escludere la violazione del principio di eguaglianza, prospettato con riferimento a tali categorie di imprese.

    Art. 163 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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