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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984
Legge 15 marzo 1986, n. 81
Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985
- Aggiornato al
- 29 marzo 1986
- Articoli
- 294
- Versioni storiche
- 422
- Art. 201Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo…
- Art. 202Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunita' deve rispondere…
- Art. 203Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficolta'…
- Art. 204Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpatriati per…
- Art. 205Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 203 e 204, nell'ambito del Fondo…
- Art. 206La Comunita' finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I…
- Art. 207La cooperazione tecnica ha lo scopo di apportare un maggior sostegno allo sviluppo delle…
- Art. 208La cooperazione tecnica puo' essere o connessa alle operazioni o essere generale. 2. La…
- Art. 209La cooperazione tecnica fa l'oggetto di contratti stipulati con singoli esperti, uffici…
- Art. 210I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata. 2. Tuttavia, alcuni…
- Art. 211a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a gara, la Commissione e lo…
- Art. 212I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorita' competenti…
- Art. 213Affinche' gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e…
- Art. 214La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni d'istruzione e formazione…
- Art. 215Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati…
- Art. 216Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto programmabile che…
- Art. 217Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda…
- Art. 218a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati…
- Art. 219Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e…
- Art. 220Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento. 2. La…
- Art. 221Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono vertere su…
- Art. 222Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo da'…
- Art. 223Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento e' a carico…
- Art. 224a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel corso della loro…
- Art. 225L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica e' realizzata con le formalita'…
- Art. 226La Commissione designa l'ordinatore principale del fondo, responsabile della gestione…
- Art. 227a) Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le…
- Art. 228a) Per l'attuazione della presente convenzione e per le risorse gestite dalla…
- Art. 229Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono…
- Art. 230I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi agli Stati ACP in modo…
- Art. 231Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono…
- Art. 232Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del…
- Art. 233Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parita' di…
- Art. 234Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla…
- Art. 235Per favorire la piu' ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP…
- Art. 236Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa…
- Art. 237Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di…
- Art. 238La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un…
- Art. 239Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto…
- Art. 240Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione…
- Art. 241Al fine di accelerare maggiormente la cooperazione allo sviluppo nonche' l'espansione…
- Art. 242Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacita' degli…
- Art. 243Le parti contraenti ribadiscono la necessita' di promuovere e di tutelare gli…
- Art. 244Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di…
- Art. 245Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunita' e gli Stati…
- Art. 246Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul…
- Art. 247In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi delle risorse…
- Art. 248Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli…
- Art. 249Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti…
- Art. 250Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui…
- Art. 251Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i…
- Art. 252Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di…
- Art. 253Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto…
- Art. 254Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede…
- Art. 255Particolare attenzione e' prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare…
- Art. 256Un particolare trattamento e' riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a…
- Art. 257Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati: Antigua e…
- Art. 258Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP meno…
- Art. 259Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco…
- Art. 260Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono: Botswana Burkina Faso Burundi Repubblica…
- Art. 261Le disposizioni in applicazione dell'articolo 259 a favore degli Stati ACP senza sbocco…
- Art. 262Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli…
- Art. 263Gli Stati ACP insulari sono: Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Capo Verde Comore…
- Art. 264Le disposizioni in applicazione dell'articolo 262 a favore degli Stati ACP insulari si…
- Art. 265Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e…
- Art. 266Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta'…
- Art. 267La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio…
- Art. 268Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2…
- Art. 269Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla…
- Art. 270Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri…
- Art. 271Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli…
- Art. 272Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attivita'…
- Art. 273La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori e' esercitata a turno dal Rappresentante…
- Art. 274Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del…
- Art. 275I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei…
- Art. 276L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 269…
- Art. 277L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio…
- Art. 278l. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione…
- Art. 279Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno…
- Art. 280Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono…
- Art. 281I privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel…
- Art. 282I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi…
- Art. 283Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i…
- Art. 284Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunita', quest'ultima, non appena ha…
- Art. 285a) Per quanto riguarda la Comunita', la presente convenzione e' validamente conclusa con…
- Art. 286La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla…
- Art. 287Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di…
- Art. 288Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla…
- Art. 289Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui…
- Art. 290A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al…
- Art. 291La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1…
- Art. 292La presente convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno…
- Art. 293I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.
- Art. 294La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca…
