1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato o offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei Ministri. 2. Il regolamento di procedura e' adottato con decisione del Consiglio dei Ministri al piu' tardi nella prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193. 3. In via transitoria, nell'attesa che sia applicata la decisione di cui al paragrafo 2, tutte le controversie sono composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art238 · fonte del testo

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