Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 265.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 265.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art271 · fonte del testo
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