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Miscellanea
Protocollo N. 1
Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984 · Legge 15 marzo 1986, n. 81
Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985
- Aggiornato al
- 29 marzo 1986
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 422
- Art. 1PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai…
- Art. 2Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei…
- Art. 3Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate…
- Art. 4Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno…
- Art. 5Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come…
- Art. 6a) la prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo e'…
- Art. 7Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali…
- Art. 8Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita'…
- Art. 9Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui…
- Art. 10Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante…
- Art. 11Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un…
- Art. 12Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali…
- Art. 13I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali dello…
- Art. 14L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di…
- Art. 15Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, e' compilato…
- Art. 16Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di…
- Art. 17Le merci spedite da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato…
- Art. 18Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo…
- Art. 19In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci…
- Art. 20Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si…
- Art. 21La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta…
- Art. 22Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una…
- Art. 23Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi…
- Art. 24Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al…
- Art. 25Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei…
- Art. 26Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene…
- Art. 27Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri…
- Art. 28E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la…
- Art. 29Il Comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze…
- Art. 30Il Comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate…
- Art. 31Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella…
- Art. 32Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
- Art. 33La Comunita' e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure…
Altre partizioni dell’atto
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