1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni; 2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri. 3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art272 · fonte del testo

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