1. La cooperazione tecnica ha lo scopo di apportare un maggior sostegno allo sviluppo delle risorse umane negli Stati ACP. 2. Allorche' tale cooperazione implica un apporto supplementare di risorse umane esterne, si applicano i principi di base seguenti:

  • a)la cooperazione tecnica, che si traduce nell'invio di personale di assistenza tecnica (uffici studi, ingegneri o consulenti, istituti di formazione o di ricerca) e' accordata solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati;
  • b)sono tuttavia adottate disposizioni per la formazione del personale locale al fine di eliminare gradualmente l'assistenza tecnica e prevedere per i progetti un personale esclusivamente composto su base permanente, da cittadini nazionali;
  • c)la cooperazione prevede disposizioni miranti ad accrescere la capacita' degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici studi ed esperti. A tal fine la formazione effettiva del personale locale figurera' tra i compiti del personale di assistenza tecnica;
  • d)gli esperti, messi a disposizione nell'ambito di questa cooperazione, devono possedere le qualifiche necessarie per svolgere correttamente i loro compiti specifici quali sono definiti nella richiesta dello Stato ACP interessato. 3. I contratti di servizi nell'ambito dei quali il personale di assistenza tecnica e' assunto comprendono i contratti d'assunzione di consulenti ed altri esperti tecnici, essi sono negoziati, stabiliti e conclusi dallo Stato ACP interessato, con riserva dell'accordo del delegato della Commissione. 4. La Comunita' prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilita' e alle qualifiche degli specialisti adeguati.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art207 · fonte del testo

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