e consultazioni 1. I Membri provvederanno a dare immediata notifica al Comitato per le misure di salvaguardia in merito a quanto segue:

  • a)apertura di un'inchiesta concernente l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, nonche' le relative motivazioni;
  • b)riscontro dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio causato da incremento delle importazioni, e
  • c)decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia. 2. Nell'effettuare la notifica di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c), il Membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovra' fornire al Comitato per le misure di salvaguardia tutte le informazioni del caso, tra cui una prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio causato dall'incremento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura proposta, la data proposta per l'introduzione, la durata prevista e i tempi per la progressiva liberalizzazione. In caso di proroga di una misura, sara' necessario inoltre dimostrare che l'industria interessata e' in via di adeguamento. Il Consiglio per gli scambi di merci o il Comitato per le misure di salvaguardia potranno richiedere al Membro che intende applicare o prorogare una misura le informazioni aggiuntive da essi ritenute necessarie. 3. Un Membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovra' dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con altri Membri che abbiano un interesse sostanziale in quanto esportatori del prodotto in questione, al fine, tra l'altro, di esaminare le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2, scambiare opinioni sulla misura da attuare e raggiungere un'intesa sui modi per conseguire l'obiettivo indicato al paragrafo 1 dell'articolo 8. 4. Prima di adottare una misura provvisoria, di cui all'articolo 6, i Membri dovranno effettuare una notifica in tal senso al Comitato per le misure di salvaguardia. Le consultazioni saranno avviate immediatamente dopo l'adozione della misura. 5. I risultati delle consultazioni di cui al presente articolo, nonche' i risultati delle verifiche a meta' termine di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7, eventuali forme di compensazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8, nonche' proposte di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8, saranno tempestivamente notificati al Consiglio per gli scambi di merci dai Membri interessati. 6. I Membri provvederanno a notificare prontamente al comitato per le misure di salvaguardia leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali relative a misure di salvaguardia, nonche' eventuali modifiche ivi apportate. 7. I Membri che mantengano in essere le misure descritte all'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, in atto alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, provvederanno a darne notifica al Comitato per le misure di salvaguardia, al piu' tardi 60 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 8. Qualsiasi Membro potra' notificare al comitato per le misure di salvaguardia eventuali leggi, regolamenti, procedure amministrative, nonche' misure o azioni discusse nel presente Accordo che non siano state notificate da altri Membri tenuti ad effettuare tali notifiche ai sensi del presente Accordo. 9. Qualsiasi Membro potra' notificare al comitato per le misure di salvaguardia eventuali misure non governative di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 10. Tutte le notifiche al Consiglio per gli scambi di merci ai sensi del presente Accordo saranno effettuate, di norma, attraverso il Comitato per le misure di salvaguardia. 11. Le disposizioni sulla notifica contenute nel presente Accordo non s'intendono imporre ai Membri di rendere note informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o comunque sarebbe contraria all'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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  6. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  7. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  8. 25 luglio 1995 — 25 febbraio 1996per 7 mesi
  9. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  10. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  11. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  12. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  13. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  14. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  15. 11 gennaio 1995 — 25 luglio 1995per 7 mesi
  16. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  17. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  18. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
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  20. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 177 parole tolte, 581 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: in materia di divietie restrizioni all'esportazione 1. Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione all'esportazione di prodotti alimentari ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti disposizioniaggiunto: e consultazioni 1. I Membri provvederanno a dare immediata notifica al Comitato per le misure di salvaguardia in merito a quanto segue:

a) tolto: il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione prende debitamente in considerazione gli effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei Membri importatori aggiunto: apertura di un'inchiesta concernente l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, nonche' le relative motivazioni;

b) tolto: prima di istituire un divieto o una restrizione all'esportazione aggiunto: riscontro dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio causato da incremento delle importazioni, e

aggiunto: c) decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia. 2. Nell'effettuare la notifica di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c), il Membro che tolto: intende procedere in tal senso ne informa per iscritto, quanto prima possibile il Comitato agricoltura specificando natura e durata della misura e si consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque questione connessa alla misura. Il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione fornisce, su richiesta, all'altro Membro le necessarie informazioni. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga presa da un paese in via di sviluppo Membro, che sia esportatore netto del prodotto alimentare in questione aggiunto: intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovra' fornire al Comitato per le misure di salvaguardia tutte le informazioni del caso, tra cui una prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio causato dall'incremento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura proposta, la data proposta per l'introduzione, la durata prevista e i tempi per la progressiva liberalizzazione. In caso di proroga di una misura, sara' necessario inoltre dimostrare che l'industria interessata e' in via di adeguamento. Il Consiglio per gli scambi di merci o il Comitato per le misure di salvaguardia potranno richiedere al Membro che intende applicare o prorogare una misura le informazioni aggiuntive da essi ritenute necessarie. 3. Un Membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovra' dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con altri Membri che abbiano un interesse sostanziale in quanto esportatori del prodotto in questione, al fine, tra l'altro, di esaminare le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2, scambiare opinioni sulla misura da attuare e raggiungere un'intesa sui modi per conseguire l'obiettivo indicato al paragrafo 1 dell'articolo 8. 4. Prima di adottare una misura provvisoria, di cui all'articolo 6, i Membri dovranno effettuare una notifica in tal senso al Comitato per le misure di salvaguardia. Le consultazioni saranno avviate immediatamente dopo l'adozione della misura. 5. I risultati delle consultazioni di cui al presente articolo, nonche' i risultati delle verifiche a meta' termine di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7, eventuali forme di compensazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8, nonche' proposte di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8, saranno tempestivamente notificati al Consiglio per gli scambi di merci dai Membri interessati. 6. I Membri provvederanno a notificare prontamente al comitato per le misure di salvaguardia leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali relative a misure di salvaguardia, nonche' eventuali modifiche ivi apportate. 7. I Membri che mantengano in essere le misure descritte all'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, in atto alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, provvederanno a darne notifica al Comitato per le misure di salvaguardia, al piu' tardi 60 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 8. Qualsiasi Membro potra' notificare al comitato per le misure di salvaguardia eventuali leggi, regolamenti, procedure amministrative, nonche' misure o azioni discusse nel presente Accordo che non siano state notificate da altri Membri tenuti ad effettuare tali notifiche ai sensi del presente Accordo. 9. Qualsiasi Membro potra' notificare al comitato per le misure di salvaguardia eventuali misure non governative di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 10. Tutte le notifiche al Consiglio per gli scambi di merci ai sensi del presente Accordo saranno effettuate, di norma, attraverso il Comitato per le misure di salvaguardia. 11. Le disposizioni sulla notifica contenute nel presente Accordo non s'intendono imporre ai Membri di rendere note informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o comunque sarebbe contraria all'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art12 · fonte del testo

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