pubblica e spiegazione delle decisioni 22.1 Ove le autorita' siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre a darne notifica al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'industria, nonche' alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 22.2 La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato 55, informazioni adeguate su quanto segue:

  • i)nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;
  • ii)data di apertura dell'inchiesta;
  • iii)descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell'inchiesta;
  • iv)sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno;
  • v)indirizzo al quale i Membri interessati e le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;
  • vi)termini entro i quali i Membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loro opinioni. 22.3 Sara' data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 18, della cessazione di tale impegno, nonche' della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque ren- der note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorita' inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonche' alle altre parti che risultano interessate all'inchiesta. 22.4 La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in merito all'esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o al rifiuto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate:
  • i)i nomi dei fornitori oppure, qualora cio' non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;
  • ii)una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;
  • iii)l'importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell'esistenza di una sovvenzione;
  • iv)considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell'articolo 15;
  • v)i motivi principali che hanno portato alla determinazione. 22.5 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di una decisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque ren- der note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonche' i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definite o all'accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonche' i motivi dell'accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dai Membri interessati e dagli esportatori e importatori. 22.6 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito dell'accettazione di un impegno a norma dell'articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 22.7 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione di riesami a norma dell'articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 20. ------------------ 52 Nei casi in cui l'importo del dazio compensativo sia applicato retroattivamente, qualora risulti dal piu' recente accertamento che non e' applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per se' le autorita' a revocare il dazio definitivo.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 60 parole tolte, 615 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: nazionale1. Ciascun Membro e' tenuto ad assicurare, entro la data di entrata in vigore del Presente Accordo per quanto lo riguarda, la conformita' delle sue legge, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso. 2. Ciascun Membro informa il Comitato in merito a eventuali modifiche apportate a leggi e regolamenti attinenti al presente Accordo, nonche' alla loro amministrazioneaggiunto: pubblica e spiegazione delle decisioni 22.1 Ove le autorita' siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre a darne notifica al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'industria, nonche' alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 22.2 La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato 55, informazioni adeguate su quanto segue:

aggiunto: i) nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;

aggiunto: ii) data di apertura dell'inchiesta;

aggiunto: iii) descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell'inchiesta;

aggiunto: iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno;

aggiunto: v) indirizzo al quale i Membri interessati e le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;

aggiunto: vi) termini entro i quali i Membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loro opinioni. 22.3 Sara' data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 18, della cessazione di tale impegno, nonche' della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque ren- der note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorita' inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonche' alle altre parti che risultano interessate all'inchiesta. 22.4 La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in merito all'esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o al rifiuto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate:

aggiunto: i) i nomi dei fornitori oppure, qualora cio' non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;

aggiunto: iii) l'importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell'esistenza di una sovvenzione;

aggiunto: iv) considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell'articolo 15;

aggiunto: v) i motivi principali che hanno portato alla determinazione. 22.5 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di una decisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque ren- der note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonche' i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definite o all'accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonche' i motivi dell'accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dai Membri interessati e dagli esportatori e importatori. 22.6 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito dell'accettazione di un impegno a norma dell'articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 22.7 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione di riesami a norma dell'articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 20. ------------------ 52 Nei casi in cui l'importo del dazio compensativo sia applicato retroattivamente, qualora risulti dal piu' recente accertamento che non e' applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per se' le autorita' a revocare il dazio definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art22 · fonte del testo

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