delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento. Ove si ricorra a una restrizione quantitativa, tale misura non ridurra' l'ammontare delle importazioni al di sotto del livello conseguito in un periodo recente, pari alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo che venga fornita una chiara giustificazione della necessita' di prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. I Membri adotteranno le misure piu' opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 2. a) Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni puo' cercare di raggiungere un accordo in merito all'assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Nei casi in cui questo metodo non sia praticabile in termini ragionevoli, il Membro interessato assegnera' ai Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base delle percentuali fornite da tali Membri, nel corso di un precedente periodo rappresentativo, sul totale delle importazioni del prodotto in questione, in volume o in valore, tenendo in debito conto eventuali fattori particolari che possano aver inciso o possano incidere sul commercio del prodotto.

  • b)Un Membro potra' derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), purche' si svolgano consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del comitato per le misure di salvaguardia previsto all'articolo 13, paragrafo 1, e purche' al comitato sia fornita una chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni provenienti da determinati Membri sono aumentate in percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione nell'arco di un periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) sono giustificati e
  • iii)le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura di questo tipo non puo' essere prorogata oltre il periodo iniziale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. La deroga di cui sopra non sara' permessa in caso di minaccia di grave pregiudizio.

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 830 parole tolte, 361 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: di salvaguardia speciale 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi Membro puo' avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo in relazione all'importazione di un prodotto agricolo, per il quale misure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo siano state trasformate in un dazio doganale ordinario e che sia designato nel suo Elenco con il simbolo "SGS" come oggetto di una concessione per la quale possono essere invocate le disposizioni del presente articolo, se:

tolto: a) il volume delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione durante un qualsiasi anno supera un livello limite connesso alla possibilita' di accesso al mercato esistente come stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente, b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del Membro contraente che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all'importazione cif della spedizione interessata espresso in moneta nazionale, e' inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 2 per il prodotto in questioneaggiunto: delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento. Ove si ricorra a una restrizione quantitativa, tale misura non ridurra' l'ammontare delle importazioni al di sotto del livello conseguito in un periodo recente, pari alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo che venga fornita una chiara giustificazione della necessita' di prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. I Membri adotteranno le misure piu' opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 2. tolto: Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al paragrafo 1 sono contabilizzate ai fini della determinazione del volume di importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4, ma non sono colpite da alcun dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5. 3. Le forniture del aggiunto: a) Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni puo' cercare di raggiungere un accordo in merito all'assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione tolto: inoltrate in base ad un contratto concluso prima dell'imposizione di un dazio addizionale in virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 sono esonerate da tale dazio addizionale, purche' possano essere contabilizzate nel volumeaggiunto: . Nei casi in cui questo metodo non sia praticabile in termini ragionevoli, il Membro interessato assegnera' ai Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base delle percentuali fornite da tali Membri, nel corso di un precedente periodo rappresentativo, sul totale delle importazioni del prodotto in questione tolto: dell'anno successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) in tale anno. 4. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a) puo' essere mantenuto soltanto fino alla fine dell'anno in cui e' stato imposto e puo' essere riscosso soltanto ad un livello non superiore ad un terzo del livello del dazio doganale ordinario in vigore nell'anno in cui la misura e' stata presa. Il livello limite viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilita' di accesso al mercato definite come Segue frase illeggibileaggiunto: , in volume o in valore, tenendo in debito conto eventuali fattori particolari che possano aver inciso o possano incidere sul commercio del prodotto.

tolto: 1 Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all'importazione, prelievi variabili all'importazione, prezzi minimi all'importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in virtu' di deroghe per singolo paeseaggiunto: b) Un Membro potra' derogare alle disposizioni del tolto: GATT 1947, ma non le misure mantenute in virtu' di disposizioni adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre disposizioni generali, non specificamente relative all'agricoltura, del GATT 1994 o degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC. 2 Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente comma e' in generale il valore unitario medio CIF del prodotto in questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla qualita' del prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l'uso iniziale, esso viene specificato pubblicamente e reso disponibile nella misura necessaria per consentire agli altri Membri di valutare il dazio addizionale che puo' essere imposto. 7. La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I Membri che prendono misure in base al aggiunto: paragrafo 2, lettera a), purche' si svolgano consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del comitato per le misure di salvaguardia previsto all'articolo 13, paragrafo 1, tolto: lettera a) ne informano per iscritto, includendo dati pertinenti, il Comitato agricoltura quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall'attuazione delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto di misure ai sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le informazioni e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni. Il Membro che prende misure in base al paragrafo 4 offre a qualsiasi Membro interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle misure in questione. I Membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera b) ne informano per iscritto, fornendo i dati pertinenti, il Comitato agricoltura entro 10 giorni dall'attuazione della prima di tali misure oppure, per i prodotti deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I Membri si impegnano, per quanto possibile, a non avvalersi delle aggiunto: e purche' al comitato sia fornita una chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni provenienti da determinati Membri sono aumentate in percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione nell'arco di un periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle disposizioni del paragrafo tolto: 1, lettera b) quando il volume delle importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi i casi il Membro che prende tali misure offre a ogni Membro interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle stesse. 8. Qualora vengano adottate misure in conformita' dei paragrafi da 1 a 7, i Membri si impegnano a non avvalersi, in relazione a dette misure, delle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafi 1, lettera a) e 3 del GATT 1994 o dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia. 9. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore per la durata del processo di riforma di cui all'articolo 20 aggiunto: 2, lettera a) sono giustificati e

aggiunto: iii) le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura di questo tipo non puo' essere prorogata oltre il periodo iniziale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. La deroga di cui sopra non sara' permessa in caso di minaccia di grave pregiudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art5 · fonte del testo

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