tolto: e) se la differenza e' superiore al 75% del prezzo limite il dazio addizionale e' pari al 90% dell'importo del quale la differenza supera il 75%, piu' i dazi addizionali consentiti in forza delle lette b), c) e d). 6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi piu' brevi in relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di riferimento diversi per periodi diversi.
tolto: 3 Qualora il consumo interno non venga considerato, si applica il livello limite di base diaggiunto: provvisorie di salvaguardia In circostanze critiche, dove un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, i Membri potranno adottare misure provvisorie di salvaguardia successivamente alla determinazione preliminare dell'esistenza di prove evidenti del fatto che l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria non potra' superare i 200 giorni, e durante tale periodo dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti agli articoli da 2 a 7 e 12. Tali misure potranno assumere la forma di aumenti tariffari, da rimborsare immediatamente ove dalla successiva inchiesta di cui al paragrafo tolto: 4, lettera a).
tolto: i) il sostegno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5% del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal Membro durante l'anno in questione; ne'
tolto: ii) il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5% del valore della produzione agricola totale del medesimo Membro.
tolto: b) Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis ai fini del presente paragrafo e' il 10%. 5. a) I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all'impegno di riduzione del sostegno interno se:
tolto: i) si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, oppure
tolto: ii) riguardano l'85% o meno del livello base di produzione, oppure
tolto: iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi.
tolto: b) Poiche' i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall'impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del Membro interessato aggiunto: 2 dell'articolo 4 risulti che l'incremento delle importazioni non abbia arrecato ne' abbia minacciato di arrecare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale. La durata della misura provvisoria sara' calcolata come parte del periodo iniziale e di eventuali proroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 7.