e riesame delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento. La durata non superera' i quattro anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. 2. Il periodo indicato al paragrafo 1 potra' essere prorogato purche' le autorita' competenti del Membro importatore accertino, conformemente alle procedure esposte agli articoli 2, 3, 4 e 5, che l'applicazione della misura di salvaguardia continua ad essere necessaria al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio, e sia dimostrato che l'industria e' in fase di adeguamento, e purche' siano osservate le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 12. 3. In totale, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia, ivi compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo di applicazione iniziale ed eventuali proroghe dello stesso, non dovra' superare gli otto anni. 4. Al fine di favorire l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia, notificata a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sia superiore ad un anno, il Membro che la applica provvedera' a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione. Ove la durata della misura superi i tre anni, il Membro che la applica riesaminera' la situazione entro meta' termine e, se del caso, revochera' la misura o aumentera' il ritmo della liberalizzazione. Una misura prorogata ai sensi del paragrafo 2 non potra' essere piu' restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale, e dovrebbe continuare ad essere liberalizzata. 5. Una misura di salvaguardia non potra' essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto che e' gia' stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia almeno di due anni. 6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, una misura di salvaguardia di durata pari o inferiore a 180 giorni potra' essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto, ove:

  • a)sia passato almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione di tale prodotto; e
  • b)tale misura di salvaguardia non sia stata applicata allo stesso prodotto per piu' di due volte nell'arco del quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 146 parole tolte, 402 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: generali in materia di sostegno interno 1. Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato 2 del presente Accordo sia mantenuta conformemente ad esso. 2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, comprese le relative eventuali modifiche, e le misure successivamente introdotte di cui non si possa provare la conformita' ai criteri dell'allegato 2 del presente Accordo o l'esenzione della riduzione in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo sono inserite dai Membri nel calcolo della loro MAS totale corrente.aggiunto: e riesame delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento. La durata non superera' i quattro anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. 2. Il periodo indicato al paragrafo 1 potra' essere prorogato purche' le autorita' competenti del Membro importatore accertino, conformemente alle procedure esposte agli articoli 2, 3, 4 e 5, che l'applicazione della misura di salvaguardia continua ad essere necessaria al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio, e sia dimostrato che l'industria e' in fase di adeguamento, e purche' siano osservate le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 12. 3. In totale, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia, ivi compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo di applicazione iniziale ed eventuali proroghe dello stesso, non dovra' superare gli otto anni. 4. Al fine di favorire l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia, notificata a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sia superiore ad un anno, il Membro che la applica provvedera' a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione. Ove la durata della misura superi i tre anni, il Membro che la applica riesaminera' la situazione entro meta' termine e, se del caso, revochera' la misura o aumentera' il ritmo della liberalizzazione. Una misura prorogata ai sensi del paragrafo 2 non potra' essere piu' restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale, e dovrebbe continuare ad essere liberalizzata. 5. Una misura di salvaguardia non potra' essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto che e' gia' stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia almeno di due anni. 6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, una misura di salvaguardia di durata pari o inferiore a 180 giorni potra' essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto, ove:

aggiunto: a) sia passato almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione di tale prodotto; e

b) tolto: Qualora nella Parte IV dell'Elenco di un Membro non esista alcun impegno a livello di MAS totale, il Membro in questione non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al pertinente livello de minimis di cui all'articolo 6, paragrafo 4 aggiunto: tale misura di salvaguardia non sia stata applicata allo stesso prodotto per piu' di due volte nell'arco del quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art7 · fonte del testo

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