Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 440 parole tolte, 270 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel presente articolo "Accordo sulle sovvenzioni")aggiunto: 1. E' costituito con il presente Accordo un Comitato per le misure di salvaguardia, sono l'autorita' del Consiglio per gli scambi di merci, aperto alla partecipazione di qualsiasi Membro che esprima il desiderio di farne parte. Il Comitato avra' le seguenti funzioni:
a) tolto: le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'allegato 2 aggiunto: controllare l'attuazione generale del presente Accordo tolto: sono:
tolto: i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dei dazi compensativi 4;
tolto: ii) non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 e sulla Parte III dell'Accordo sulle sovvenzioni; e aggiunto: e fornire raccomandazioni per migliorarla, provvedendo a trasmettere ogni anno al Consiglio per gli scambi di merci una relazione in merito;
tolto: iii) non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dell'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;
tolto: b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'Elenco di ciascun Membro, nonche' il sostegno interno connesso entro i livelli de minimis e in conformita' all'articolo 6, paragrafo 2,aggiunto: b) verificare, su richiesta di un Membro interessato, l'osservanza degli obblighi procedurali previsti dal presente Accordo in relazione ad una misura di salvaguardia, e comunicare quanto riscontrato al Consiglio per gli scambi di merci;
tolto: i) non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accerta l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e si procedera' con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativiaggiunto: c) fornire assistenza ai Membri, su loro richiesta, nel corso di consultazioni ai sensi delle disposizioni del presente Accordo;
aggiunto: d) verificare eventuali misure previste dall'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, controllare la graduale riduzione fino a soppressione delle stesse e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
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tolto: ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;
tolto: iii) non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992aggiunto: e) esaminare, su richiesta di del Membro che adotta una misura di salvaguardia, se le proposte di sospendere le concessioni o altri obblighi siano "sostanzialmente equivalenti", e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
tolto: c) le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente Accordo, quali risultino nell'Elenco di ciascun Membro:aggiunto: f) ricevere ed esaminare tutte le notifiche previste nel presente Accordo e darne opportuna comunicazione al Consiglio per gli scambi di merci; e
tolto: i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'Accordo sulle sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione dei dazi compensativi;
tolto: 4 Ai fini del presente articolo per "dazi compensativi" si intendono quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994
tolto: ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioniaggiunto: g) svolgere qualsivoglia altra funzione in relazione l presente Accordo che possa essere stabilita dal Consiglio per gli scambi di merci. 2. Per assistere il Comitato nello svolgimento della sua funzione di controllo, il Segretariato provvedera' a redigere ogni anno un rapporto fattuale sul funzionamento del presente Accordo, sulla base di notifiche e di altre informazioni attendibili a sua disposizione.