1. E' costituito con il presente Accordo un Comitato per le misure di salvaguardia, sono l'autorita' del Consiglio per gli scambi di merci, aperto alla partecipazione di qualsiasi Membro che esprima il desiderio di farne parte. Il Comitato avra' le seguenti funzioni:

  • a)controllare l'attuazione generale del presente Accordo e fornire raccomandazioni per migliorarla, provvedendo a trasmettere ogni anno al Consiglio per gli scambi di merci una relazione in merito;
  • b)verificare, su richiesta di un Membro interessato, l'osservanza degli obblighi procedurali previsti dal presente Accordo in relazione ad una misura di salvaguardia, e comunicare quanto riscontrato al Consiglio per gli scambi di merci;
  • c)fornire assistenza ai Membri, su loro richiesta, nel corso di consultazioni ai sensi delle disposizioni del presente Accordo;
  • d)verificare eventuali misure previste dall'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, controllare la graduale riduzione fino a soppressione delle stesse e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
  • e)esaminare, su richiesta di del Membro che adotta una misura di salvaguardia, se le proposte di sospendere le concessioni o altri obblighi siano "sostanzialmente equivalenti", e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
  • f)ricevere ed esaminare tutte le notifiche previste nel presente Accordo e darne opportuna comunicazione al Consiglio per gli scambi di merci; e
  • g)svolgere qualsivoglia altra funzione in relazione l presente Accordo che possa essere stabilita dal Consiglio per gli scambi di merci. 2. Per assistere il Comitato nello svolgimento della sua funzione di controllo, il Segretariato provvedera' a redigere ogni anno un rapporto fattuale sul funzionamento del presente Accordo, sulla base di notifiche e di altre informazioni attendibili a sua disposizione.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

28 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 25 febbraio 1996 — oggiin vigoreper 31 anni
  2. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  3. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  4. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  5. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  6. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  7. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  8. 25 luglio 1995 — 25 febbraio 1996per 7 mesi
  9. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  10. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  11. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  12. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  13. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  14. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  15. 11 gennaio 1995 — 25 luglio 1995per 7 mesi
  16. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  17. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  18. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  19. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  20. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  21. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  22. 10 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  23. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  24. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  25. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  26. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  27. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  28. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 440 parole tolte, 270 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel presente articolo "Accordo sulle sovvenzioni")aggiunto: 1. E' costituito con il presente Accordo un Comitato per le misure di salvaguardia, sono l'autorita' del Consiglio per gli scambi di merci, aperto alla partecipazione di qualsiasi Membro che esprima il desiderio di farne parte. Il Comitato avra' le seguenti funzioni:

a) tolto: le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'allegato 2 aggiunto: controllare l'attuazione generale del presente Accordo tolto: sono:

tolto: i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dei dazi compensativi 4;

tolto: ii) non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 e sulla Parte III dell'Accordo sulle sovvenzioni; e aggiunto: e fornire raccomandazioni per migliorarla, provvedendo a trasmettere ogni anno al Consiglio per gli scambi di merci una relazione in merito;

tolto: iii) non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dell'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;

tolto: b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'Elenco di ciascun Membro, nonche' il sostegno interno connesso entro i livelli de minimis e in conformita' all'articolo 6, paragrafo 2,aggiunto: b) verificare, su richiesta di un Membro interessato, l'osservanza degli obblighi procedurali previsti dal presente Accordo in relazione ad una misura di salvaguardia, e comunicare quanto riscontrato al Consiglio per gli scambi di merci;

tolto: i) non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accerta l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e si procedera' con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativiaggiunto: c) fornire assistenza ai Membri, su loro richiesta, nel corso di consultazioni ai sensi delle disposizioni del presente Accordo;

aggiunto: d) verificare eventuali misure previste dall'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, controllare la graduale riduzione fino a soppressione delle stesse e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;

tolto: iii) non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992aggiunto: e) esaminare, su richiesta di del Membro che adotta una misura di salvaguardia, se le proposte di sospendere le concessioni o altri obblighi siano "sostanzialmente equivalenti", e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;

tolto: c) le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente Accordo, quali risultino nell'Elenco di ciascun Membro:aggiunto: f) ricevere ed esaminare tutte le notifiche previste nel presente Accordo e darne opportuna comunicazione al Consiglio per gli scambi di merci; e

tolto: i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'Accordo sulle sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione dei dazi compensativi;

tolto: 4 Ai fini del presente articolo per "dazi compensativi" si intendono quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994

tolto: ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioniaggiunto: g) svolgere qualsivoglia altra funzione in relazione l presente Accordo che possa essere stabilita dal Consiglio per gli scambi di merci. 2. Per assistere il Comitato nello svolgimento della sua funzione di controllo, il Segretariato provvedera' a redigere ogni anno un rapporto fattuale sul funzionamento del presente Accordo, sulla base di notifiche e di altre informazioni attendibili a sua disposizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari