[1]gia' in atto ai sensi dell'articolo XIX I Membri revocheranno tutte le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1947 che fossero in atto alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC al piu' tardi entro otto anni dalla data di applicazione iniziale o cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, se successiva.

[2]----------------- 2 I Membri provvederanno a notificare immediatamente al Comitato per le misure di salvaguardia una misura adottata a norma del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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  1. 25 febbraio 1996 — oggiin vigoreper 31 anni
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  7. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  8. 25 luglio 1995 — 25 febbraio 1996per 7 mesi
  9. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  10. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  11. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  12. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  13. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  14. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  15. 11 gennaio 1995 — 25 luglio 1995per 7 mesi
  16. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  17. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  18. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  19. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  20. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  21. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  22. 10 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  23. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
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  25. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
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  28. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 241 parole tolte, 83 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: dell'elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione 1. Le sovvenzioni all'esportazione non elencate all'articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l'elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all'esportazione, ne' si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni. 2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per l'elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all'esportazione, la garanzia dei crediti all'esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all'esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse. 3. Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non e' oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quantitativo in questione non e' stata concessa alcuna sovvenzione all'esportazione, elencata o meno all'articolo 9. 4. I Membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che:

tolto: a) la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa direttamente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;

tolto: b) le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai "Principi delle eccedenze e obblighi consultivi" della FAO, ivi compreso delle importazioni commerciali abituali; TESTO ILLEGGIBILE

tolto: c) gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all'articolo IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986aggiunto: gia' in atto ai sensi dell'articolo XIX I Membri revocheranno tutte le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1947 che fossero in atto alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC al piu' tardi entro otto anni dalla data di applicazione iniziale o cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, se successiva.

aggiunto: ----------------- 2 I Membri provvederanno a notificare immediatamente al Comitato per le misure di salvaguardia una misura adottata a norma del paragrafo 1 dell'articolo 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art10 · fonte del testo

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