[1]' nel traffico ferroviario-marittimo par. 1. Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee indicate nel par. 1 dello articolo 2, ciascuno Stato puo', chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alla Convenzione, aggiungere a quelle previste nell'articolo 27 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso. Il vettore puo' avvalersene soltanto se prova che il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico dei bagagli a bordo della nave fino a quello del loro scarico dalla nave stessa. Tali cause d'esonero sono le seguenti:

  • a)atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave;
  • b)innavigabilita' della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilita' non e' imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per mettere la nave in condizione di navigabilita' o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove i bagagli sono caricati, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare i bagagli;
  • c)incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo non e' stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio, pilota o dei suoi addetti;
  • d)pericoli, rischi o infortuni di mare o di altre acque navigabili;
  • e)salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare. Le cause di esonero di cui sopra non sopprimono ne' diminuiscono in nulla gli obblighi generali del vettore, e, in particolare, quello di impiegare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilita' o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti, o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove i bagagli sono caricati, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare i bagagli. Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se, per una colpa diversa da quella prevista alla lettera a), l'avente diritto provi che il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o suoi addetti.

[2]par. 2. - Quando un percorso marittimo e' servito da piu' imprese iscritte nella lista indicata nell'articolo 1, il regime di responsabilita' applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese. Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su domanda di piu' Stati, l'adozione del suddetto regime deve, preliminarmente, formare oggetto di un accordo tra questi Stati.

[3]par. 3. - I provvedimenti presi in conformita' del presente articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entreranno in vigore, al piu' presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' reso noti tali provvedimenti agli altri Stati. I suddetti provvedimenti non sono applicabili ai bagagli in corso di trasporto.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art58 · fonte del testo

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