di esplorazione e di sfruttamento 1. Le attivita' nell'Area sono organizzate, condotte e controllate dall'Autorita' per conto di tutta l'umanita' conformemente al presente articolo, nonche' conformemente alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, cosi' come alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 2. Le attivita' nell'Area vanno condotte secondo quanto contenuto nel numero 3:

  • a)dall'Impresa e,
  • b)in associazione con l'Autorita', dagli Stati contraenti o da imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalita' degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o da soggetti aventi la loro nazionalita', quando vengono patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi gruppo appartenente alle categorie precitate che si trova in regola con le condizioni previste nella presente Parte e nell'Allegato III. 3. Le attivita' sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro formale scritto, redatto conformemente all'Allegato III e approvato dal Consiglio dopo l'esame da parte della Commissione giuridica e tecnica. Quando, su autorizzazione dell'Autorita', vengono condotte nell'Area alcune attivita' dai soggetti menzionati al numero 2, b, il piano di lavoro riveste la forma di un contratto conformemente all'articolo 3 dell'Allegato III. Tale contratto puo' prevedere accordi di compartecipazione conformemente all'articolo 11 dell'Allegato III. 4. L'Autorita' esercita sulle attivita' condotte nell'Area il controllo necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e altresi' dei piani di lavoro approvati conformemente al numero 3. Gli Stati contraenti collaborano con l'Autorita' adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tali disposizioni conformemente all'articolo 139. 5. L'Autorita' ha il diritto di adottare in ogni momento ogni misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di regolamentazione che ad essa spettano in forza della presente Parte o di un contratto. L'Autorita' ha il diritto di esercitare funzioni ispettive su tutte le installazioni ubicate nell'Area che sono utilizzate per attivita' condotte nell'Area. 6. Ogni contratto conforme al numero 3 fornisce la garanzia del titolo. Di conseguenza, il contratto non puo' essere modificato, sospeso o rescisso se non in conformita' agli articoli 18 e 19 dell'Allegato III.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art153 · fonte del testo

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