e sfruttamento 1. L'impresa, gli Stati contraenti e i soggetti menzionati all'articolo 153, 2, b), possono chiedere all'Autorita' di approvare programmi di lavoro in relazione all'attivita' nell'Area. 2. L'Impresa puo' inoltrare tale richiesta per una qualunque parte dell'Area, ma le richieste sottoposte da altri soggetti, in relazione ad aree riservate, sono subordinate alle ulteriori condizioni specificate all'articolo 9 del presente Allegato. 3. L'esplorazione e lo sfruttamento debbono essere effettuati solo nelle aree specificate nei programmi di lavoro citati all'articolo 153, 3, e approvati dall'Autorita' conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 4. Ogni programma di lavoro approvato deve:

  • a)essere conforme alla presente Convenzione e alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita';
  • b)prevedere il controllo da parte dell'Autorita' sulle Attivita' condotte nell'Area conformemente all'articolo 153,4;
  • c)conferire all'operatore, conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', il diritto esclusivo per l'esplorazione e lo sfruttamento delle categorie specifiche di risorse nell'area prevista dal programma di lavoro. Se tuttavia un richiedente sottopone un programma di lavoro limitato alle sole fasi di esplorazione o sfruttamento, il programma di lavoro approvato gli conferisce diritti esclusivi solo in relazione a quelle fasi. 5. Dopo l'approvazione da parte dell'Autorita', ogni programma di lavoro, esclusi quelli presentati dall'Impresa, viene redatto in forma di contratto concluso tra l'Autorita' e il richiedente o i richiedenti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari