e funzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione dirige le operazioni dell'Impresa. Ai sensi della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell'Impresa, inclusi i poteri:

  • a)di eleggere un Presidente tra i suoi membri;
  • b)di adottare il suo regolamento interno;
  • c)di fissare e di sottoporre al Consiglio dei piani formali di lavoro per iscritto, conformemente agli articoli 153, 3 e 162, 2, j);
  • d)di sviluppare piani di lavoro e programmi per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 170;
  • e)di preparare e sottoporre al Consiglio le domande per le autorizzazioni alla produzione conformemente all'articolo 151, da 2 a 7;
  • f)di autorizzare i negoziati relativi alla acquisizione della tecnologia, ivi comprese quelle previste dall'Allegato III, articolo 5, 3, a), c) e d), e di approvare i risultati di queste negoziazioni;
  • g)di fissare i termini e le condizioni e di autorizzare i negoziati relativi alle azioni in compartecipazione ed alle altre fattispecie di accordi di compartecipazione di cui all'Allegato III, articoli 9 e 11 e di approvare i risultati di tali negoziati;
  • h)di raccomandare all'Assemblea quale parte del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonato per la costituzione delle riserve, conformemente all'articolo 12, 3, del presente Allegato;
  • i)di approvare il bilancio annuale dell'Impresa;
  • j)di autorizzare l'approvvigionamento di beni e servizi conformemente all'articolo 12, 3 del presente Allegato;
  • k)di sottoporre un rapporto annuale al Consiglio conformemente all'articolo 9 del presente Allegato;
  • l)di sottoporre al Consiglio, per la approvazione da parte della Assemblea, progetti di norme relativi alla organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale della Impresa e di adottare i regolamenti di attuazione di tali norme;
  • m)di prendere in prestito dei fondi e di fornire delle garanzie collaterali o di altro genere che esso puo'determinare conformemente all'articolo 11, 2 del presente Allegato;
  • n)di intraprendere delle azioni giudiziarie, di concludere degli accordi, di effetuare delle transazioni e di adottare tutte le altre misure conformemente all'articolo 13 del presente Allegato;
  • o)di delegare, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, ogni potere non discrezionale al Direttore generale ed ai suoi comitati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iv-art6 · fonte del testo

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