' delle attivita' condotte nell'Area e delle altre attivita' esercitate nell'ambiente marino 1. Le attivita' nell'Area sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle altre attivita' esercitate nell'ambiente marino. 2. Le seguenti condizioni si applicano alle installazioni utilizzate per svolgere attivita' nell'Area:

  • a)tali installazioni non devono essere montate, poste in opera e rimosse se non conformemente alla presente Parte e secondo le norme, i regolamenti e le procedure emanate dall'Autorita'. Vanno opportunamente resi noti il montaggio, la posa in opera e la rimozione delle installazioni e deve essere assicurata l'esistenza di sistemi permanenti per segnalarne la presenza.
  • b)tali installazioni non possono essere poste in opera la' dove potrebbero intralciare vie di traffico riconosciute, essenziali per la navigazione internazionale o in zone in cui viene praticata una attivita' intensiva di pesca;
  • c)tali installazioni devono essere circondate da zone di sicurezza convenientemente segnalate per garantire la sicurezza delle installazioni stesse e della navigazione. La configurazione e la localizzazione di dette zone di sicurezza e' determinata in maniera tale da creare una fascia che impedisce il lecito accesso delle navi in particolari aree marine o la navigazione su rotte internazionali.
  • d)tali installazioni devono essere utilizzate esclusivamente a scopi pacifici;
  • c)tali installazioni non hanno lo status di isole. Esse non possiedono un mare territoriale proprio e la loro presenza non incide sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. 3. Le altre attivita' esercitate nell'ambiente marino sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle attivita' svolte nell'Area.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art147 · fonte del testo

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