internazionale del Segretariato 1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale ed il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorita'. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro qualita' di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Autorita'. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni. Ogni violazione degli obblighi da parte di un funzionario e' sottoposta ad un tribunale amministrativo designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'. 2. Il Segretario generale ed il personale non devono avere interessi finanziari in alcuna delle attivita' inerenti all'esplorazione ed allo sfruttamento nell'Area. Con riserva dei propri obblighi nei confronti dell'Autorita', essi non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, alcun segreto industriale, alcun dato che costituisce proprieta' industriale e che e' stato trasferito all'Autorita' in applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato III, ne' alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni. 3. Le violazioni da parte di un funzionario dell'Autorita' degli obblighi enunciati al numero 2, danno luogo, su richiesta di uno Stato contraente leso da tale violazione o di una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b) e lesa da tale violazione, ad una azione dell'Autorita' contro il funzionario in questione dinanzi ad un tribunale designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'. La parte lesa ha il diritto di partecipare al procedimento. Se il tribunale lo consiglia, il Segretario generale licenzia il funzionario in questione. 4. Le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' fissano le modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art168 · fonte del testo

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