1. L'Impresa propone al Consiglio dei progetti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 170. Tali proposte comprendono un piano di lavoro formale per iscritto delle attivita' nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e tutte quelle altre informazioni e dati che, di volta in volta, possono essere richiesti per la loro valutazione da parte della Commissione giuridica e tecnica e per l'approvazione da parte del Consiglio. 2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, l'Impresa esegue il progetto sulla base del piano di lavoro formale per iscritto di cui al numero 1. 3. a) Se L'Impresa non possiede i beni ed i servizi necessari per le sue operazioni, essa puo' procurarseli. A tale scopo, essa bandisce delle gare di appalto e stipula i contratti con gli offerenti la cui offerta sia la piu' vantaggiosa sotto il profilo delle qualita', del prezzo e della data di consegna.

  • b)Se piu' di una offerta risponde a queste condizioni, il contratto e aggiudicato conformemente:
  • i)al principio di non discriminazione sulla base di considerazioni politiche o di altra natura non rilevanti rispetto allo svolgimento delle operazioni con la necessaria diligenza ed efficienza; e
  • ii)alle direttive approvate dal Consiglio con riferimento alle preferenze da accordarsi ai beni ed ai servizi provenienti dagli Stati in via di sviluppo, compresi tra questi, gli Stati privi di litorale e quelli geograficamente svantaggiati.
  • c)Il Consiglio di amministrazione puo' adottare delle norme che fissino le circostanze speciali in presenza delle quali e' possibile derogare, nel miglior interesse dell'Impresa, all'obbligo di bandire delle gare di appalto. 4. L'Impresa ha la proprieta' di tutti minerali e sostanze trattate che essa produce. 5. L'Impresa vende i suoi prodotti su basi non discriminatorie. Essa non effettua sconti di carattere non commerciale. 6. Senza alcun pregiudizio per i poteri generali o speciali conferiti all'Impresa in base ad altre disposizioni della presente Convenzione, l'Impresa esercita i poteri necessari per la condotta dei suoi affari. 7. L'Impresa non interferisce nelle questioni politiche degli Stati contraenti; ne e' influenzata nelle sue decisioni dall'orientamento politico dello Stato contraente coinvolto. Per le sue decisioni sono rilevanti soltanto le considerazioni di carattere commerciale e queste considerazioni sono valutate in modo imparziale, in modo da raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 1 del presente Allegato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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