esclusivo di esplorazione e sfruttamento L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda all'operatore il diritto esclusivo di esplorare e sfruttare una categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma di lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto operi nella stessa area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale da interferire con l'attivita' dell'operatore. Quest'ultimo deve avere la garanzia del suo diritto conformemente all'articolo 153, 6.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art16 · fonte del testo

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