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Miscellanea
Convenzione
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 · Legge 14 gennaio 2013, n. 5
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento all'ordinamento interno
- Aggiornato al
- 30 ottobre 2014
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione: a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo…
- Art. 3e immunita' non pregiudicati dalla presente Convenzione 1. La presente Convenzione non…
- Art. 4retroattivita' della presente Convenzione Senza pregiudizio dell'applicazione delle…
- Art. 5' degli Stati Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita'…
- Art. 6' d'attuazione dell'immunita' degli Stati 1. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati…
- Art. 7esplicito all'esercizio della giurisdizione 1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita'…
- Art. 8della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale 1. Uno Stato non puo'…
- Art. 9riconvenzionali 1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un…
- Art. 10commerciali 1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o…
- Art. 11di lavoro 1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non…
- Art. 12dell'integrita' fisica di una persona o danni ai beni Sempre che gli Stati interessati…
- Art. 13', possesso e utilizzo di beni Sempre che gli Stati interessati non convengano…
- Art. 14' intellettuale e industriale Sempre che gli Stati interessati non convengano…
- Art. 15a societa' o altri gruppi 1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale…
- Art. 16di cui uno Stato e' proprietario o esercente 1. Sempre che gli Stati interessati non…
- Art. 17di un patto d'arbitrato Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona…
- Art. 18' degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza Anteriormente…
- Art. 19' degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza Nessuna…
- Art. 20del consenso all'esercizio della giurisdizione sull'adozione di misure coercitive Nei…
- Art. 21specifiche di beni 1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni…
- Art. 22o comunicazione degli atti di citazione 1. La notifica o la comunicazione di una…
- Art. 23in contumacia 1. Una sentenza in contumacia non puo' essere pronunciata contro uno Stato…
- Art. 24e immunita' nel corso di un procedimento davanti a un tribunale 1. Ogni omissione o…
- Art. 25L'allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.
- Art. 26accordi internazionali Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 27delle controversie 1. Gli Stati Parte si impegnano a risolvere le controversie circa…
- Art. 28La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007…
- Art. 29, accettazione, approvazione o adesione 1. La presente Convenzione sara' sottoposta a…
- Art. 30in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del…
- Art. 31Ogni Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al…
- Art. 32e notificazioni 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e'…
- Art. 33autentici I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente…
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