[1]della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale

[2]1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:

  • a)ha attivato esso medesimo il procedimento; o
  • b)e' intervenuto nel procedimento o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito. Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d' immunita' puo' essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato puo' invocare l'immunita' sulla base di tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio. 2. Non e' considerato consenso all'esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:
  • a)invocare l'immunita'; o
  • b)far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento. 3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualita' di teste non e' considerata consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale. 4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' essere interpretata come consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art8 · fonte del testo

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