[1]Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

[2](Traduzione non ufficiale)

[3]New York il 2 dicembre 2004

[4]Gli Stati Parte alla presente Convenzione, considerando che le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite, convinti che una convenzione internazionale sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore, tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

[5]Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione

[6]La presente Convenzione si applica all'immunita' giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art1 · fonte del testo

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