[1]dell'integrita' fisica di una persona o danni ai beni

[2]Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrita' fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene tangibile, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si e' prodotto l'atto o l'omissione.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art12 · fonte del testo

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