[1]' intellettuale e industriale

[2]Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

  • a)la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprieta' intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o
  • b)una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art14 · fonte del testo

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