1. Ai fini della presente Convenzione:

  • a)il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;
  • b)il termine «Stato» designa:
  • i)lo Stato e i suoi diversi organi di governo,
  • ii)le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana e che agiscono a tale titolo,
  • iii)agenzie o organismi dello Stato o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana dello Stato,
  • iv)i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo;
  • c)l'espressione «transazione commerciale» designa:
  • i)ogni contratto o transazione di natura commerciale per la vendita di beni o la prestazione di servizi,
  • ii)ogni contratto di prestito o altra transazione di natura finanziaria, compreso ogni obbligo di garanzia o d'indennizzo connesso con un simile prestito o una simile transazione,
  • iii)ogni altro contratto o altra transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi, esclusi i contratti di lavoro. 2. Per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» ai sensi del paragrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obiettivo se le parti al contratto o alla transazione l'hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo e' pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti le definizioni dei termini impiegati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di tali termini ne' il senso che puo' essere dato loro in altri strumenti internazionali o nel diritto interno di uno Stato.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art2 · fonte del testo

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