[1]di lavoro

[2]1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato. 2. Il paragrafo 1 non si applica se:

  • a)l'impiegato e' stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche;
  • b)l'impiegato e':
  • i)un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
  • ii)un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
  • iii)un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure e' assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
  • iv)una persona diversa che beneficia dell'immunita' diplomatica;
  • c)l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
  • d)l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
  • e)l'impiegato e' cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione e' avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o
  • f)l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art11 · fonte del testo

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