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Miscellanea
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione
Legge 29 novembre 1990, n. 387
- Aggiornato al
- 21 dicembre 1990
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione che istituisce…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere…
- Art. 3I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UNA LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN…
- Art. iiArticolo II 1. Ciascuna delle Parti Contraenti completera' le disposizioni dell'Annesso…
- Art. iiiArticolo III La qualifica della persona abilitata a stipulare atti in materia di…
- Art. ivArticolo IV Il valore dell'attestato di cui all'articolo 10 dell'Annesso e' riconosciuto…
- Art. vArticolo V 1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento…
- Art. viArticolo VI 1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un…
- Art. viiArticolo VII La conservazione del testamento internazionale e' regolamentata dalla legge…
- Art. viiiArticolo VIII Nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione o al suo Annesso.
- Art. ixArticolo IX 1. La presente convenzione sara' aperta alla firma a Washington dal 26…
- Art. xArticolo X 1. La presente convenzione sara' indefinitamente aperta all'adesione. 2. Gli…
- Art. xiArticolo XI 1. La presente Convenzione entrata in vigore sei mesi dopo la data alla quale…
- Art. xiiArticolo XII 1. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare la presente Convenzione…
- Art. xiiiArticolo XIII 1. Ciascun Stato potra', al momento del deposito del suo strumento di…
- Art. xivArticolo XIV 1. Se uno Stato e' composto da due o piu' unita' territoriali nei quali vari…
- Art. xvArticolo XV Se una Parte Contraente da due o piu' unita' territoriali nelle quali vari…
- Art. xviArticolo XVI 1. L'originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese…
