TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UNA LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN TESTAMENTO INTERNAZIONALE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, DESIDEROSI di assicurare in misura maggiore l'osservanza degli atti di ultima volonta' grazie all'istituzione di una forma supplementare di testamento d'ora in poi denominata "testamento internazionale - l'uso del quale diminuirebbe la necessita' di individuare la legge applicabile; HANNO RISOLUTO di stipulare a tale fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: 1 Articolo primo 1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna ad introdurre nella propria legislazione, non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, le regole relative al testamento internazionale riportate nell'Annesso alla presente Convenzione. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' introdurre le disposizioni dell'Annesso della propria legislazione, sia riproducendo il testo autentico, sia traducendolo nella sua lingua, o nelle sue lingue ufficiali. 3. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' introdurre nella sua legislazione ogni disposizione complementare eventualmente necessaria affinche' le disposizioni dell'Annesso abbiano effetto intero sul suo territorio. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti consegnera' al Governo depositario il testo delle regole introdotte nella sua legislazione nazionale al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-arti · fonte del testo

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