Articolo XIV 1. Se uno Stato e' composto da due o piu' unita' territoriali nei quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative, alla forma dei testamenti, esso puo', all'atto della firma, della ratifica, oppure dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unita', territoriali oppure solamente ad una o piu' di esse, e puo' modificare la sua dichiarazione presentando in ogni tempo un'altra dichiarazione. 2. Queste dichiarazioni sono comunicate al Governo depositario ed indicano espressamente le unita' territoriali cui si applica la Convenzione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artxiv · fonte del testo

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