Articolo V 1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolarmente dalla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata. Cio' e' valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire. 2. Tuttavia la sola qualita' di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artv · fonte del testo

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