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Miscellanea
Annesso
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione · Legge 29 novembre 1990, n. 387
- Aggiornato al
- 21 dicembre 1990
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1ANNESSO LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN TESTAMENTO INTERNAZIONALE Articolo 1 1. Un…
- Art. 2presente legge non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso…
- Art. 3Il testamento deve essere fatto per iscritto. 2. Non e' necessariamente scritto dal…
- Art. 4Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare…
- Art. 5Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e…
- Art. 6Le firme devono essere apposte alla fine del testamento. 2. Se il testamento comporta…
- Art. 7La data del testamento e' quella della sua firma da parte della persona abilitata. 2…
- Art. 8mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata…
- Art. 9persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni…
- Art. 10'attestato stabilito dalla persona abilitata sara' redatto nella forma seguente o sotto…
- Art. 11persona abilitata conserva un'esemplare dell'attestato e ne consegna un altro al…
- Art. 12prova contraria, l'attestato della persona abilitata e' accettata come prova sufficiente…
- Art. 13'assenza oppure l'irregolarita' di un attestato non pregiudica la validita' formale di un…
- Art. 14testamento internazionale e' sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.
- Art. 15fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, si…
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