Articolo XIII 1. Ciascun Stato potra', al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione oppure in ogni successivo momento, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Governo depositario, che la presente Convenzione sara' applicabile a tutti o parte dei territori per i quali esso cura le relazioni internazionali. 2. Tale dichiarazione avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale il Governo depositario ne avra' ricevuto notifica, oppure, se alla scadenza di detto termine la Convenzione non e' ancora entrata in vigore, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima. 3. Ciascuna delle Parti Contraenti che avra' fatto una dichiarazione in conformita' con il capoverso 1o del presente articolo, potra', in conformita' con l'articolo XII, denunciare la Convenzione per quanto concerne tutti o parte dei territori interessati.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artxiii · fonte del testo

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