Articolo II 1. Ciascuna delle Parti Contraenti completera' le disposizioni dell'Annesso nella sua legislazione entro i termini previsti nell'articolo precedente, col designare le persone le quali sono abilitate sul suo territorio a stipulare atti in materia di testamenti internazionali. Tale Parte puo' anche designare, in quanto persona abilitata a stipulare atti concernenti i suoi connazionali, i suoi agenti diplomatici e consolari all'estero, sempre che la legislazione locale non lo vieti. 2. Tale Parte notifichera' la predetta designazione, nonche' ogni ulteriore modifica di quest'ultima, al Governo depositario.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artii · fonte del testo

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