Articolo XII 1. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Governo depositario. 2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Governo depositario avra' ricevuto la notifica, ma detta denuncia non pregiudichera' la validita' di ogni testamento fatto durante il periodo nel quale la Convenzione era in vigore per lo Stato che effettua la denuncia.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artxii · fonte del testo

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