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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960
Legge 6 aprile 1977, n. 236
- Aggiornato al
- 1 giugno 1977
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA L'ITALIA E IL BRASILE DEL 9 DICEMBRE…
- Art. 2Le legislazioni indicato all'articolo 1, vigenti rispettivamente in Italia ed in Brasile…
- Art. 3Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie, conformemente alla legislazione…
- Art. 4Il principio stabilito all'articolo 2, primo periodo, comportera' le seguenti eccezioni…
- Art. 5a) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto da parte di uno…
- Art. 6Il lavoratore italiano o brasiliano in attivita', o pensionato che abbia diritto…
- Art. 7Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto dei periodi di assicurazione in…
- Art. 8Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto in uno degli Stati contraenti il…
- Art. 9Le prestazioni, alle quali i lavoratori di cui all'articolo 7 del presente Protocollo o i…
- Art. 10Quando un beneficiario soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione di uno…
- Art. 11Quando la somma delle prestazioni o dei pro-rata dovuti dagli Istituti competenti degli…
- Art. 12Se per valutare il grado di incapacita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia…
- Art. 13Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorita' competenti…
- Art. 14Le Autorita' e gli Istituti competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza…
- Art. 15Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestazioni pecuniarie…
- Art. 16Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezza sociale dalla…
- Art. 17Per l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo le Autorita' e gli Istituti…
- Art. 18Le richieste e i documenti presentati dagli interessati alle Autorita' o agili istituti…
- Art. 19I ricorsi da presentare dinanzi ad una istituzione competente di uno Stato contraente…
- Art. 20Le Autorita' consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza mandato…
- Art. 21Le Autorita' competenti degli Stati risolveranno, di comune accordo, le divergenze e…
- Art. 22Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le Autorita' competenti…
- Art. 23Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra l'avvenuto adempimento delle procedure…
- Art. 24Il presente Protocollo aggiuntivo avra' durata di tre anni a partire dalla data della sua…
