1. Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestazioni pecuniarie in virtu' del presente Protocollo aggiuntiva, le attribuiranno in moneta del proprio Paese. I trasferimenti risultanti da tali obblighi si effettueranno conformemente agli Accordi di pagamento vigenti fra i due Stati o conformemente a quanto stabilito di comune accordo a tal fine. 2. Il pagamento delle prestazioni sara' effettuato direttamente o per il tramite degli Istituti competenti dei due Stati contraenti secondo le modalita' da concordare fra gli Istituti stessi.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art15 · fonte del testo

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