Le prestazioni, alle quali i lavoratori di cui all'articolo 7 del presente Protocollo o i loro familiari a carico hanno diritto in virtu' delle legislazioni di ciascuno degli Stati contraenti, in conseguenza della totalizzazione dei periodi di assicurazione, saranno liquidate con le seguenti modalita':

  • a)l'Istituto competente di ciascuno Stato contraente determinera', separatamente, la prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
  • b)la quota parte a carico di ciascuno Istituto competente: risultera' dalla proporzione stabilita tra il periodo totalizzato e il tempo trascorso rispettivamente sotto la legislazione di ciascuno Stato.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art9 · fonte del testo

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