Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto in uno degli Stati contraenti il periodo di assicurazione o di attesa necessario per la concessione, delle prestazioni in denaro per malattia, avra' diritto nell'altro a tali prestazioni, alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato e a carico di detto Stato. Analogo diritto, sara' riconosciuto quando la somma dei periodi di assicurazione o di contribuzione trascorsi in entrambi gli Stati sia sufficiente per completare detto periodo di assicurazione.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art8 · fonte del testo

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