[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA L'ITALIA E IL BRASILE DEL 9 DICEMBRE 1960

[2]Ai termini dell'articolo 48, comma "d" dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile del 9 dicembre 1960, le autorita' italiane e brasiliane, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno stabilito il seguente Protocollo aggiuntivo al riferito Accordo di emigrazione:

[3]ARTICOLO 1.

[4]1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica: I. - Per quanto riguarda la Repubblica italiana, alle legislazioni concernenti:

  • a)l'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
  • b)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)l'assicurazione contro le malattie e per la maternita';
  • d)l'assicurazione contro la tubercolosi;
  • e)i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. II. - Per quanto riguarda la Repubblica Federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell'INPS:
  • a)l'assistenza medica e l'incapacita' al lavoro temporanea e permanente, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • b)la vecchiaia;
  • c)l'invalidita';
  • d)la morte. 2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applichera' altresi' alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente. 3. Si applichera' inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art1 · fonte del testo

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